Type to search

Art. 119 del T.U.B croce e delizia per il correntista

Share

Di Marco Chironi – fonte: diritto del risparmio.it

Il presente contributo analizza i più recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di ambito applicativo dell’art. 119 T.u.b., disposizione oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

In particolare, saranno esaminate le decisioni n. 24181/2020 della Corte di Cassazione, sez. III, pubblicata il 30 ottobre 2020 e n. 3126 emessa dal Tribunale di Bari in data 19 ottobre 2020.

  1. Sul diritto del fideiussore ad ottenere copia della documentazione senza la preventiva richiesta ex art. 119 T.u.b.

Con la sentenza summenzionata, la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità, per il cliente e per il fideiussore, di esperire, nei confronti della Banca, direttamente in corso di giudizio la richiesta volta ad ottenere la documentazione integrale del rapporto.

Nel caso in esame, infatti, i fideiussori del correntista agivano in giudizio nei confronti della Banca contestando, tra l’altro, il saldo passivo del conto corrente, stante gli
asseriti addebiti illegittimi posti in essere dalla Banca.

In via istruttoria, gli attori chiedevano l’ordine di esibizione alla Banca ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente.

Siffatta domanda veniva rigettata dal Tribunale di Marsala, posto che l’ordine di esibizione alla banca non avrebbe potuto eludere l’onere probatorio, incombente sugli
attori, del fatto costitutivo delle loro domande.

Per tali motivi, i fideiussori proponevano appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con particolare riguardo al negato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto.

La Corte di Appello di Palermo, dapprima, accoglieva con ordinanza istruttoria la richiesta di ordine di esibizione di tutti gli estratti conto, a cui la banca non dava  alcun seguito e, successivamente, con sentenza del 25/10/2016, rigettava l’appello revocando l’ordinanza di ammissione ex art. 210 c.p.c., condividendo quanto sancito dal giudice di prime cure.

In ogni caso, ad avviso della Corte distrettuale, i fideiussori avrebbero dovuto richiedere stragiudizialmente la documentazione alla banca ex art. 119 TUB.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Palermo è stato cassato dalla Suprema Corte, la quale, ha richiamato la sent. 3875/2019, secondo cui “il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del
medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad
onere vincolante
”.

Del resto, l’art.119 T.u.b. è norma speciale rispetto all’art. 210 c.p.c., che consente al titolare di un conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.

Come già evidenziato in altre occasioni, l’art. 119 T.u.b. ha natura sostanziale e non processuale, stabilendo un vero e proprio “ius exhibendum” del correntista.

Inoltre, dalla ratio e dal tenore letterale della disposizione non si può ritenere che l’art. 119 T.u.b. imponga al correntista di esperire tale diritto in un momento precedente all’eventuale fase giudiziale.

Ciò posto, i giudici di legittimità hanno espressamente statuito che la spettanza del diritto ad ottenere l’integrale documentazione del rapporto debba essere riconosciuta non solo al correntista, ma anche al fideiussorio, posto che tale soggetto può essere ricompreso nella locuzione “cliente” indicata nel quarto comma dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, in virtù del carattere accessorio, al contratto di conto corrente, del rapporto di fideiussione.

Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello.

2. Sul limite temporale dei 10 anni previsto dall’art. 119 T.u.b.

Nella decisione del Tribunale di merito in esame è stato invece affrontato il tema del limite temporale previsto dall’art. 119 c. 4, T.u.b. e, in particolare, la portata della locuzione “singole operazione” ivi prevista.

Dopo aver richiamato il principio ex art. 2697 c.c., secondo cui occorre distinguere l’ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la Banca dall’ipotesi in cui ad agire sia il correntista, il giudicante ha dichiarato che il correntista avrebbe dovuto produrre in giudizio tutti gli estratti conto, dall’inizio alla chiusura del rapporto, nonché il relativo contratto di conto corrente.

Del resto, ad avviso del Tribunale, il correntista ha modo di ottenere la documentazione
attraverso una richiesta sia ex art. 119 T.u.b. sia ex 210 c.p.c.

Tuttavia, l’art. 119 T.u.b., conclude il giudicante, “prevede in ogni caso un limite temporale decennale, il cui superamento non consente di ritenere la banca responsabile della omessa consegna”.

Pertanto, il comportamento della Banca che non ha dato seguito alle richieste formulate dal correntista non è stato ritenuto rilevante, ritendo la stessa non onerata neppure della produzione del contratto.

Per tali motivi, la domanda attrice è stata rigettata.

3. Considerazioni conclusive

La presente disamina delle recenti decisioni in commento consente di riconoscere la divergenza di valutazioni sulla ratio dell’art. 119 T.u.b. che, se non chiarita, rischia di diventare uno strumento di penalizzazione del correntista.

Invero, se da un lato la Suprema Corte ritiene ormai pacificamente che l’art. 119 T.u.b. rappresenti un vero e proprio diritto sostanziale del correntista, così come ricordato anche dalla summenzionata sentenza che estende tale diritto anche al fideiussore, dall’altro, in giurisprudenza vi sono manifeste contraddizioni sulla portata temporale di cui all’art. 119, c. 4 T.u.b.

Un aspetto è però incontrovertibile.

Diversamente, da quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Bari, i documenti contrattuali regolanti i rapporti di conto corrente esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 119, c. 4, T.u.b.

Tale disposizione, in quanto norma speciale a tutela del cliente, non può certo rappresentare una deroga in pejus ai principi in tema di mandato, così come richiamati dall’art. 1856 c.c., disciplinante le regole di condotta della Banca nei rapporti di
conto corrente.

Risulta, pertanto, totalmente erroneo ricomprendere il diritto del correntista ad ottenere la copia del contratto nell’alveo dell’art. 119 T.u.b. Già la rubricazione dell’art. 119 T.u.b. operata dal legislatore, “Comunicazioni periodiche alla clientela” esclude una siffatta possibilità.

Del resto, nella norma non vi è alcun cenno o richiamo al documento contrattuale posto alla base del rapporto negoziale, sicché si deve assolutamente escludere che la Banca
possa rifiutarsi di consegnare al cliente tale documento o, addirittura, non conservarlo.

Inoltre, giungere ad un’interpretazione difforme significherebbe violare non solo la normativa di settore, ma anche i tradizionali principi civilistici.

Condividendo detto principio, si assisterebbe al paradosso secondo cui nell’ipotesi in cui il correntista agisca per accertare l’importo di dare/avere nel caso di rapporto ancora in essere non avrebbe diritto alla copia del contratto, qualora lo stesso fosse sorto antecedentemente al limite decennale.

Quanto al diritto ad ottenere copia degli estratti conto ultradecennali, si condivide quanto statuito da alcune decisioni giurisprudenziali (cfr. Trib. di Napoli 31 gennaio 2019[1], Tribunale di Catania n. 176/2020[2]) e dell’Arbitro Bancario e Finanziario[3], secondo cui “già dalla lettura della norma risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte”.

I documenti sintetici corrispondono ai documenti in cui in forma sintetica sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti.
«Per i rapporti regolati in conto corrente il secondo comma dell’art. 119 espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall’estratto conto».

Inoltre, tali documenti di sintesi hanno lo scopo di consentire al cliente di controllare l’andamento integrale del suo rapporto, con la conseguenza che «la banca ha l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura».

In ogni caso, non si può non riscontrare la sussistenza di un vero e proprio vulnus normativo nella parte in cui non sono previste conseguenze giuridiche al mancato riscontro della Banca alle richieste di consegna documentale e, in primis, a quella relativa ai documenti contrattuali.

Su tale aspetto l’interprete è chiamato a fornire una risposta che tenga però conto, in chiave sistematica, delle peculiarità degli interessi tutelati dalla normativa di settore, al fine di evitare che uno strumento di tutela del correntista diventi, sul piano probatorio, uno strumento di penalizzazione dello stesso.


Tags: