Type to search

Riforma Province, depositato il testo base in Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Share

 

(di Dario Facci)

Come abbiamo ampiamente anticipato è stato presentato alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato il ddl, già approvato a maggioranza e frutto del Comitato ristretto, che deciderà il ritorno all’elezione diretta del Presidente della Provincia.

Anche i contenuti del ddl presentato sono quelli che avevamo anticipato. Il contenuto del testo base, denominato “Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti locali” qui di seguito: “Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale. E’ proclamato eletto presidente della Provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età”. Qualora nessun candidato soddisfi queste condizioni “si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno”.

Eletto a “suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia” anche il consiglio provinciale. “La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto”. Gli organi di governo delle Province, ridisegnate dal testo base, sono il “presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale”. Il presidente della provincia “rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite allo statuto”. Il numero dei componenti della giunta provinciale varia in base agli abitanti: “Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti – si legge nel testo base – con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, “da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti”. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica 5 anni.

Tre le “funzioni fondamentali” previste dal testo base quali enti “di area vasta”, le Province esercitano: l’adozione e l’aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale; la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale; la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; la gestione dell’edilizia scolastica; il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Quanto alle città metropolitane organi sono “il sindaco metropolitano, la giunta metropolitana e il consiglio metropolitano”. Come previsto per le Province la composizione numerica delle giunte e dei consigli è stabilita in base alla popolazione: “Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, si legge nel testo base. “Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti – si legge ancora nel testo base – da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti”. E’ proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ottiene almeno il “40% dei voti validi” altrimenti si procede al ballottaggio.

 

Fonte: TG24Info