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L’istanza di liquidazione non blocca l’accesso alla composizione

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La domanda di apertura della liquidazione giudiziale non impedisce l’accesso alla composizione negoziata della crisi. Non quando l’istanza è stata presentata da soggetti diversi dall’imprenditore. A questa conclusione arriva il tribunale di Bologna con provvedimento del 22 giugno, interpretando in questo modo l’articolo 25 quinquies del Codice della crisi .

Per il tribunale è evidente che lo scopo della disposizione non è quello di inibire l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore che è già stato destinatario di una domanda di terzi per l’apertura delle procedure liquidatorie, ma solo quello di evitare suoi comportamenti opportunistici.

L’interpretazione dell’articolo 25 quinquies coerente con le finalità della direttiva Insolvency di salvataggio dell’impresa ancora vitale (suscettibile cioè di risanamento anche attraverso la ristrutturazione negoziata del debito) non può quindi che essere quella che «nega rilievo impeditivo alla pendenza di procedimenti giudiziali promossi dai terzi (che possono quindi essere paralizzati dalla richiesta di misure protettive, salva la verifica che in concreto sia perseguibile la strategia di risanamento) e attribuisce effetti preclusivi (peraltro temporanei) solo alle iniziative dell’imprenditore, in quanto sintomatiche di un suo intento dilatorio».

La norma, infatti, sottolinea il provvedimento, se interpretata esclusivamente secondo il suo tenore letterale condurrebbe a soluzioni «disfunzionali e inique», perché introdurrebbe una preclusione alla composizione negoziale fondata su «un acritico meccanismo di prevenzione, anche di iniziative dei creditori del tutto strumentali». E questo nonostante il legislatore del Codice abbia previsto, in caso di richiesta di misure protettive, l’immediata inibizione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione della composizione negoziata senza distinzioni in base al momento in cui è avvenuta la richiesta di protezione.

Di più. Una volta ammesso che l’imprenditore, anche insolvente, può, se in grado di risanarsi, utilizzare la composizione negoziata, va ricordato, per il tribunale, come l’interpretazione letterale dell’articolo 25 quinquies, può condurre a effetti in contrasto con la stessa funzione dell’istituto, perché obbligherebbe il debitore a chiedere prematuramente la nomina dell’esperto e le misure protettive con il solo obiettivo di prevenire i propri creditori. Quando invece la composizione negoziata presuppone l’esistenza di un (serio) progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo e un piano finanziario almeno a sei mesi.