Type to search

Scissioni: il riporto delle posizioni soggettive si fa più complicato

Share

L’Associazione Assonime ha emesso un comunicato sulla questione del riporto delle posizioni soggettive nelle operazioni di scissione. Questo intervento fa seguito a recenti interventi di prassi e di giurisprudenza in merito al tema. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’approccio dell’Agenzia delle Entrate rispetto al riporto delle posizioni soggettive, come perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace, nelle operazioni di scissione.

Cambiamenti nell’Approccio delle Entrate: Assonime ha evidenziato un cambiamento nell’approccio dell’Agenzia delle Entrate rispetto al riporto delle posizioni soggettive nelle scissioni. In passato, l’attenzione era posta sulla scissa nella sua totalità, anche se l’operazione riguardava solo un ramo d’azienda o singoli asset. Tuttavia, la recente circolare 31/22 sembra discostarsi dal tenore letterale dell’articolo 173 del Tuir, che fa riferimento alla scissa e alla beneficiaria, ma non al patrimonio oggetto di scissione. Questo cambio di impostazione potrebbe generare incertezza e richiedere una contabilità separata dell’azienda, il che potrebbe non sempre essere disponibile.

Scissione Parziale e Posizioni Soggettive: In risposta a un’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di scissione parziale, le posizioni soggettive maturate dalla beneficiaria nel periodo interinale sono riportabili. Tuttavia, Assonime sottolinea che una scissione parziale non può essere retrodatata, quindi le posizioni soggettive della scissa maturate nel periodo interinale restano di competenza della stessa e non possono essere trasferite alla beneficiaria. Le posizioni soggettive soggette ai limiti sono solo quelle relative al periodo d’imposta precedente a quello di perfezionamento della scissione.

Ripartizione del Credito Irap: L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito Irap deve essere ripartito proporzionalmente tra la scissa e la beneficiaria. Tuttavia, Assonime sostiene che le parti coinvolte nell’operazione di scissione dovrebbero avere la libertà di stabilire come trasferire il credito tributario, se mantenerlo sulla scissa o trasferirlo alla beneficiaria. Questo approccio dovrebbe seguire le regole civilistiche anche in ambito fiscale.

Pronuncia della Cassazione: La Cassazione ha messo in discussione la regola che i test dell’articolo 172 comma 7 del Tuir debbano essere effettuati solo sulle perdite ante consolidato. Tuttavia, Assonime ritiene che questa pronuncia non sia corretta e che debba essere chiarita.

L’intervento di Assonime fornisce una panoramica delle questioni in corso riguardanti il riporto delle posizioni soggettive nelle operazioni di scissione e mette in evidenza la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali.