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Nullità del mutuo e inefficacia di garanzie fondiarie ottenute da terzi

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La Sezione I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3462 del 7 febbraio 2024, ha stabilito che, in tema di mutuo fondiario, l’eventuale declaratoria di nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità, non può comportare l’inefficacia delle garanzie fondiarie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto da un terzo, per la restituzione dell’importo oggetto del mutuo.

Nel caso di specie, il giudice del merito aveva ritenuto la nullità del mutuo concesso perché accordato in violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), traendone la conseguenza dell’inefficacia altresì delle garanzie (personali e reali) accordate da un terzo, diverso dal mutuante, per l’adempimento del debito restitutorio.

Tuttavia, la Cassazione non concorda con tale assunto, ovvero la consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario, cassando il decreto impugnato nel capo corrispondente.

Infatti, nel caso di specie non si discuteva in sé del mutuo fondiario sovrafinanziato (mutuo), ma delle garanzie (personali e reali) accordate da un terzo in relazione al debito restitutorio della controllata.

Preliminarmente, la Corte ricorda in ogni caso che le Sezioni Unite aveva innanzitutto stabilito che il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non costituisce elemento essenziale del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’autorità di vigilanza nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale“, in forza di una norma di natura non imperativa (v. Cass. Sez. Un., n. 33719/22).

Ad ogni modo, ed a prescindere da tale pronuncia, la questione sottesa al caso di specie affrontato nella sentenza de qua dipendeva essenzialmente dalla sorte delle garanzie ottenute in funzione restitutoria dalla banca finanziatrice, tramite atti dispositivi di un soggetto diverso dal mutuatario: questione ben diversa da quella sottesa all’orientamento fatto proprio dal Tribunale di merito.

Secondo la Corte, pertanto, l’indirizzo al quale il tribunale ha aderito – secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, del T.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità – non è in ogni caso invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario: in particolare, non consente di negare l’esistenza dell’obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, eventualmente degradata al chirografo.

In conclusione, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento (questione sulla quale non concordano peraltro le Sezioni Unite) non comporterebbe in ogni caso l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l’adempimento del credito restitutorio.

Fonte: Dirittobancario