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Il “Superbonus” nel Decreto-Rilancio: una bussola per orientarsi

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Di Andrea Allegrini e Antonella De Maria

Il “Decreto Rilancio” – D.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – nell’ambito delle misure adottate dal Governo in tema di sostegno all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID -19, ha introdotto alcune importanti novità in materia di detrazioni fiscali relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, gli articoli 119 e 121 hanno incrementato al 110% l’aliquota prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) ed antisismica sugli edifici, che siano eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.1 L’agevolazione fiscale – d’ora in avanti “Superbonus” spetta per le spese relative ad interventi cd. “trainanti” analiticamente elencati dall’art. 119 del citato decreto e di seguito riportati:
a) interventi di isolamento termico (“cappotto termico”) delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per una spesa detraibile massima pari a € 50.000,00;

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b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/oi l raffrescamento e/ola fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

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c) interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, per un importo massimo detraibile pari a € 96.000 – sia per lavori realizzati su singole unità immobiliari, sia per lavori incidenti su parti comuni di un condominio -.
L’art. 119, terzo comma del Decreto Rilancio specifica chiaramente che, ai fini dell’accesso all’agevolazione del 110%, gli interventi di efficienza energetica, sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari unifamiliari, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
1 Peraltro, le nuove misure agevolative introdotte dal Decreto Rilancio si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di: 1) recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del d.l. n. 63/2013; 2) riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del d.l. n. 63/2013. Per queste tipologie di interventi sono attualmente riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati sia alla riqualificazione energetica sia alla riduzione del rischio sismico.
2 Il superbonus è riconosciuto nella misura di: a) 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; b) 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
3 Il legislatore ha escluso che la detrazione del 110% sia riconosciuta per l’installazione ex novo di impianti di riscaldamento su edifici unifamiliari o plurifamiliari aventi accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.4
Proprio per incentivare maggiormente l’adesione al Superbonus, l’art. 119 del Decreto Rilancio prevede che i contribuenti possano giovarsi della detrazione al 110% anche per gli interventi c.d. “trainati” realizzati congiuntamente ai lavori “trainanti”. In particolare, rientrano tra gli interventi trainati:
a) gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus indicati nell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico), nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti unitamente ad almeno uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico (isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale);
b) installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale);
c) installazione di impianti solari fotovoltaici (pannelli solari e collettori solari) connessi alla rete elettrica sugli edifici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per un massimo importo detraibile pari a € 48.000, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.5 Ai fini della detrazione, l’energia non autoconsumata ovvero non condivisa per l’autoconsumo dovrà essere ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003, ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019;6
d) realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita insieme agli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di cui all’art 121, comma 2 lett. c) del Decreto Rilancio.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica alle spese documentate e rimase a carico del contribuente, per interventi “trainanti” e trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che dell’imposta sul reddito delle società (Ires) con riferimento alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021, nonché per gli IACP alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Ai fini dell’individuazione del periodo di imposta cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento: a) per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di “cassa” e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento; b) per le imprese individuali, le società e gli enti non commerciali, al criterio di “competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 21 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
4 Sono escluse dal Supernbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi non rientranti per caratteristiche strutturali all’interno di altre categorie).
5 In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
6 La circolare del 4 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio30 o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito. Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico”.

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua, vale a dire che la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi di imposta successivi né essere richiesta a rimborso.
Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi agevolati, possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni e servizi, c.d. “sconto in fattura”; b) per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Ma vediamo nello specifico le due ipotesi:
– con la scelta per lo “sconto in fattura” il contribuente potrà concordare con il fornitore il
pagamento del corrispettivo dovuto (comprensivo dell’IVA) scontato dell’intero importo o di un importo parziale e comunque per un importo che non può essere superiore all’importo della fattura. Con questa scelta il contribuente avrà il vantaggio di effettuare gli interventi agevolati con il minimo esborso di denaro; inoltre nel caso in cui l’imposta dovuta sul suo reddito fosse “incapiente” della detrazione, con lo sconto in fattura potrebbe beneficiare del vantaggio pieno concesso dall’agevolazione. Il fornitore che concede lo “sconto in fattura”, dal canto suo, recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante; il credito potrà essere utilizzato, in cinque quote annuali, in compensazione attraverso il modello F24 o essere ceduto a terzi, ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. Il fornitore tuttavia dovrà versare l’IVA esposta in fattura, la quale si intende “virtualmente” incassata attraverso l’acquisizione del credito maggiorato rispetto al corrispettivo indicato in fattura.
– “cessione del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari”: in questa ipotesi il contribuente sostiene la spesa per gli interventi agevolati e, anziché beneficiare della detrazione in cinque anni decide di recuperare l’importo del corrispettivo pagato attraverso la cessione del credito ad una banca. La cessione del credito può essere effettuata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori, i quali non potranno essere più di due per ciascun intervento.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici, non è necessario che sia il condominio ad optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; alcuni condomini pertanto potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione in dichiarazione dei redditi, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito
L’esercizio dell’opzione di voler beneficiare della detrazione di “sconto in fattura” o “cessione del credito” deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore del condominio, in particolare: a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario; b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione.

I fornitori e i cessionari potranno fruire del credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il mancato invio della Comunicazione nei termini indicati rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente perdita al diritto di beneficiare dell’agevolazione.
Andrea Allegrini Antonella De Maria


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