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Approvate le evoluzioni degli Isa per il periodo d’imposta 2020

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Con il decreto 2 Febbraio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 (supplemento ordinario n. 12), sono stati approvati 87 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020, che rappresentano le evoluzioni di 86 indici approvati a dicembre del 2018 e di un Isa approvato nello stesso mese del 2019, per il quale l’aggiornamento è stato anticipato di un anno rispetto alla ordinaria cadenza biennale prevista dalla norma.

La prima cosa da rilevare riguardo ai nuovi Isa è che il relativo decreto di approvazione viene pubblicato con circa un mese di ritardo rispetto agli anni precedenti.
Si rammenta, in proposito, che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 prevede che “Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati”, tuttavia, l’articolo 148 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha disposto, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, lo spostamento dei termini di approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione, in luogo di quelli originariamente fissati dal Dl n. 50/2017.

Ma, soprattutto, occorre premettere che gli Isa appena approvati, così come quelli già in vigore, devono essere considerati solamente come base di partenza della versione definitiva che le imprese e i lavoratori autonomi applicheranno in occasione della dichiarazione dei redditi di quest’anno.
Il citato articolo 148 del decreto “Rilancio” ha infatti previsto anche che, per la loro applicazione, nei periodi di imposta 2020 e 2021, la società Sose definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.
Per quanto riguarda le ulteriori ipotesi di esclusione, tali analisi hanno consentito al ministero dell’Economia e delle Finanze di individuare, con un decreto emanato in pari data di quello in argomento, tre nuove cause di esclusione, rivolte ad alcune categorie di contribuenti particolarmente colpite dagli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia (vedi articolo “Isa: è ufficiale il decreto con le nuove cause di esclusione”).

A conclusione delle analisi condotte dalla società Sose si dovrebbero, invece, individuare delle nuove metodologie che, verosimilmente, potranno portare all’introduzione di importanti correttivi che riguarderanno tutti i 175 indici in vigore per il 2020 e, di conseguenza, a una significativa modifica dei risultati (presumibilmente più favorevoli al contribuente) dell’applicazione degli Isa ai soggetti interessati.
Su questo tema va ricordato che il 9 dicembre scorso, è stato illustrato alla Commissione degli esperti lo stato di avanzamento delle attività relative all’individuazione degli interventi di natura straordinaria da effettuare sui 175 indici in applicazione per il periodo d’imposta 2020; in quella occasione sono state anche presentate le tre nuove ipotesi di esclusione dall’applicazione degli indici che interessano le categorie di contribuenti in precedenza citate.

L’approvazione dei nuovi Isa
Per tornare al tema principale del decreto appena pubblicato, la revisione degli Isa riguarda 2 indici afferenti il comparto dell’agricoltura, 21 indici afferenti le attività del commercio, 5 indici relativi alle attività professionali, 37 indici per l’area dei servizi e, infine, 22 per il comparto delle manifatture.
Tra le novità presenti nelle new entry si segnalano, in particolare:

  • il passaggio di 23 nuovi Isa (2 dell’agricoltura, 5 delle manifatture, 15 dei servizi e 1 del commercio) dalla versione cosiddetta semplificata a quella ordinaria che consente di classificare i contribuenti in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di business” (MoB) adottato. Avvalendosi di questa metodologia più avanzata è possibile ottenere risultati più aderenti alle caratteristiche specifiche del contribuente
  • l’applicabilità ai soli esercenti attività d’impresa dell’Indice BG12U, relativo alle attività di “Servizi di assistenza residenziale” che, nella versione in vigore fino allo scorso anno, era invece applicabile anche agli esercenti arti e professioni
  • la conferma, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità degli Isa BM01U (commercio al dettaglio alimentare) e BM80U (commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), che i ricavi dichiarati da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. Per tali indici opera, quindi, un meccanismo per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso che consente di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività, utilizzando i dati specifici forniti dal contribuente attraverso la compilazione del Quadro C dei modelli Isa
  • l’estensione della modalità di stima indicata al punto precedente anche all’Indice CG14U (attività sportive e di intrattenimento), che è applicabile, in particolare, alle attività di “Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera” e ad “Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse”.

Inoltre, il decreto ministeriale ha anche approvato le seguenti territorialità specifiche:

  • territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  • territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  • territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Tali catagolazioni hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Le ulteriori disposizioni di applicazione
Nel decreto in commento, sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 9-bisdel Dl n. 50/2017, sono state confermate alcune cause di esclusione dall’applicazione degli indici, già previste per i precedenti periodi di imposta, ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma (al riguardo si veda la tabella delle cause di esclusione); è stato, infatti, previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applichino nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
    1. Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10
    2. Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.320
  • dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

È dunque confermata, anche per quest’anno, l’esclusione dall’applicazione degli Isa per coloro che partecipano ai gruppi Iva.

Alle suddette cause di esclusione vanno naturalmente aggiunte, per il periodo d’imposta 2020, le nuove ipotesi individuate dal decreto del 2 febbraio riguardante le modifiche agli ISA per il medesimo periodo d’imposta.

Con riferimento a dette cause di esclusione il decreto prevede anche che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati richiesti nei modelli Isa (al riguardo si ricorda che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso anno ha previsto che, per il periodo d’imposta 2019, i contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici fossero quelli riconducibili alle cause di esclusione di cui ai punti c) ed f) dell’elenco).
Tale previsione, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge n. 50/2017, risponde all’esigenza prospettata dalla Sose di acquisire le informazioni necessarie alle future elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale, nell’ottica di una possibile applicazione anche a tale tipologia di soggetti.