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Mutuo di scopo: che cosa lo distingue dal mutuo fondiario?

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Per la Cassazione è necessaria l’esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario (sentenza n. 9838/2021)

Questo è il principio stabilito dalla Terza Sezione Civile, la quale ha ribadito le differenze tra mutuo di scopo e mutuo fondiario, con la sentenza 15 dicembre 2020 – 14 aprile 2021, n. 9838 (testo in calce).

Il fatto

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano agito in giudizio per ottenere la dichiarazione “di nullità o estinzione” di due fideiussioni da loro prestate a garanzia di altrettanti mutui per i quali si erano costituiti come garanti. A detta degli attori, i due mutui erano stati indicati solo formalmente come fondiari; in realtà si trattava di mutui di scopo, volti al finanziamento di alcune opere edili della società.

Poichè l’amministratore unico della società aveva adoperato il denaro per finalità esterne rispetto allo scopo, i ricorrenti eccepivano la nullità contrattuale. In via subordinata, chiedevano che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni in quanto i mutui pregiudicavano il diritto di rivalsa dei garanti i quali avevano rilasciato la garanzia personale per uno scopo (quale l’acquisto di un terreno e la costruzione di immobili), mai realizzato. Sostenevano, altresì, che i garanti non erano tenuti alla prestazione ex art. 1460 cod. civ., in quanto la società, mancando di vigilare sulla mutuataria, aveva agito in spregio dei principi di buona fede e di diligenza nell’esecuzione del contratto, pregiudicando il diritto di recesso degli stessi.

Il tribunale aveva rigettato le domande mentre la Corte d’Appello, nel confermare in toto la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato che i due mutui fondiari stipulati dalla società non fossero mutui di scopo e che le somme erogate non fossero state distratte dall’amministratore unico a suo favore bensì utilizzate per estinguere anticipi effettuati dal solo socio senza, perciò, che vi fosse stato alcuno sviamento  nè alcuna violazione dei canoni di buona fede contrattuale. Inoltre, a parere della Corte, le fideiussioni erano da considerarsi valide ed efficaci, dovendosi qualificare come garanzie autonome a prima richiesta.

La sentenza

Richiamando una serie di pronunce di legittimità, la Cassazione evidenzia come il mutuo di scopo sia preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata (cfr. Cassazione, Sez. I, 21 dicembre 1990, n. 12123).

Emergono, dunque, le prime rilevanti differenze rispetto alla tipicità del contratto di mutuo, poiché chi riceve le somme si obbliga non solo a restituirle e a corrispondere gli interessi ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata.

La peculiarità è data dalla circostanza che una somma di denaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317/2001).

Il mutuo di scopo, dunque, dal punto di vista strutturale, si differenzia dal mutuo fondiario perchè il sopravvenuto oltre ad obbligarsi alla restituzione della somma mutuata e degli interessi corredati, si impegna anche al raggiungimento dello scopo previsto con l’attuazione concreta dell’attività programmata: per la sua realizzazione è necessaria “l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme”.

In entrambi i contratti, il giudice di merito, pur avendo riconosciuto l’indicazione della destinazione delle somme da parte del mutuatario, non ne ha ravvisato un impegno a perseguirlo nell’interesse dell’istituto bancario: il primo mutuo era stato chiesto per l’acquisto e i costi delle opere di urbanizzazione dell’area indicata; il secondo, per finanziare la costruzione di immobili.

Risultava, invece, preponderante l’interesse della banca finanziatrice a mantenere una proporzione tra il finanziamento e l’ipoteca iscritta: non un mutuo di scopo, dunque, ma un mutuo fondiario.

Le conclusioni

Sulla base di queste considerazioni, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da far qualificare il contratto come mutuo di scopo e non come mutuo fondiario.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che allorquando si deduce l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, “è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore; nel senso che, qualora – invece- venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale”. In tal caso non si potrebbe parlare di mutuo di scopo perchè la semplice indicazione dei motivi, non è supportata da un programma contrattuale finalizzato alla loro realizzazione.

Per i motivi esposti, la Corte rigetta il primo motivo e ne considera assorbiti gli altri. Condanna i ricorrenti alle spese processuali, in via tra loro solidale.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 9838/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF

Fonte: Altalex