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Il “docente esperto”, l’ultimo colpo di coda del governo Draghi alla scuola

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Con la benedizione del Presidente della Repubblica, il governo ormai dimissionario, ad agosto, prima di lasciare Palazzo Chigi, ha varato il decreto Aiuti bis, che contiene l’ennesima beffa nei confronti del corpo docente italiano e per compiacere l’Unione (finanziaria) europea

di Anna La Mattina

Il decreto Aiuti bis, varato lo scorso 4 agosto e di cui tutti i giornali hanno parlato, tra le molte altre misure, ha istituito la nuova figura del “docente esperto”, senza riuscire nell’intento di aiutare nessuno a capire cosa fosse, in realtà questa figura a dir poco “anomala”, nel panorama della scuola italiana è tutt’altro che definita.

Perché soltanto un docente per istituto dovesse diventare “esperto” (fino a 4 docenti, pare) e percepire circa 500 euro mensili in più ogni mese, nessuno lo ha capito veramente; sembra dovesse servire per creare una sorta di avanzamento di carriera, dopo un periodo di formazione obbligatoria. Ma che tipo di formazione dovrà avere? Esperto di cosa e per cosa? Sono tutte domande aperte che, ad una settimana dell’inizio del nuovo anno scolastico, lasciano tutti perplessi e pieni di dubbi. Intanto gli stipendi degli insegnanti italiani sono a dir poco “offensivi” della dignità di chi, per lavorare nel settore, ha conseguito una o più lauree, una o più specializzazioni e masters, oltre alla formazione permanente obbligatoria, a cui il corpo docente è regolarmente sottoposto. Date le condizioni attuali dell’economia italiana, lo stipendio di un professore monoreddito non basta letteralmente neanche per sopravvivere. È giusto che si dica (si sa.. ma non si dice)!

E la risposta dello Stato al dramma è lanciare il “pomo della discordia”, creando l’ennesima figura per accentuare le disparità, da collocare da qualche parte, nella già sbilenca piramide della scuola dell’autonomia, affaccendata continuamente a reperire fondi ed opportunità, molto spesso appannaggio di pochi.

Ma cosa dovrebbe fare mai il docente esperto, a cosa sarà dedito attraverso il suo nuovo compito? Ve ne saranno circa 32 mila in tutta Italia, quattro per ogni istituto (all’inizio si parlò di un solo docente esperto per ogni istituto, per un contingente complessivo di 8 mila, da aumentare fino a 32 mila nell’arco di 4 anni, precisamente dal 2032 al 2036.

Di opposizioni ve ne furono tante all’inizio di agosto: si sollevarono persino i vertici della piramide, le dirigenze scolastiche; furono avviate petizioni che adesso non si sa più che fine abbiano fatto, ci sono cose più importanti da fare… Le elezioni politiche prossime e la formazione del nuovo governo occupano l’interesse dei politici, affaccendati a cercare di accaparrarsi i dimezzati posti in parlamento. Chi se ne frega della scuola? Ma il provvedimento continuerà ad essere “lavorato”, nel frattempo.

Dando un’occhiata alla stampa specializzata di settore, che si è occupata delle introduzioni del decreto Aiuti bis (che non definisce solo il docente esperto, ma si occupa, in maniera non meno contorta di ridefinire i parametri per un avanzamento di carriera per i docenti, sottoposti così a continua valutazione del proprio  operato) ce n’è abbastanza per impazzire, come per esempio quando sarà l’inizio di questo nuovo percorso, stabilito DL, nel 2023 o nel 2032? Non è affatto chiaro.

L’ANIEF il 4 agosto titola cosi: “Arriva il docente esperto ma nel 2032, solo uno per istituto e prenderà 5.650 euro (…) decisione scellerata di un Governo che con il DL Aiuti bis travalica i suoi poteri modificando il Pnrr e creando disparità tra gli insegnanti, Mattarella intervenga!”

La testata ORIZZONTE SCUOLA il 5 agosto procede in tal modo: “A partire dal 2023-24 entrerà a regime una nuova figura, quella del docente esperto.

Non ci saranno mansioni o funzioni diverse. Il docente esperto dovrà rimanere nella stessa scuola per almeno tre anni.

Il recentissimo articolo de Il sole 24 ore, datato 15 agosto, esordisce così: “Ecco il docente esperto: 9 anni di formazione, stipendio + 15%, vincolo di sede per 3 anni: a regime un contingente di 32 mila insegnanti esperti, in media 4 per ogni scuola, che possono contribuire a migliorare l’offerta formativa complessiva”. Possono non devono!

A questo punto non resta che consultare la fonte, il decreto Aiuti bis, sperando di acquisire qualche certezza. Convertito definitivamente nel DL 115 del 9 agosto 2022, si occupa, in realtà, di diversi settori della vita degli italiani; consta di ben 44 articoli, suddivisi in 8 capitoli, più due allegati. Riguarda misure urgenti in fatto di energia ed emergenza idrica, di politiche sociali, salute e accoglienza, ma anche di aiuti alle imprese, investimenti, disposizioni in materia di giustizia e perfino di intelligence;  al capo VI si parla di “Istruzione e Università”, alle quali  sono dedicati due articoli: il 38 e il 39. tuttavia ciò che si è capito è che i due articoli modificano rispettivamente il decreto legislativo 13 aprile  2017,  n. 59 e il PNRR; vediamo come (dalla Gazzetta ufficiale del 10/08/2022): Art. 38  (al netto delle varie modifiche e cassazioni), comma 2:

«Per  gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e  grado  del  sistema  scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale  e  solo  in caso di valutazione individuale  positiva  e’  previsto  un  elemento retributivo una  tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5 e secondo le modalità ivi previste.»

Comma 4-bis: «4-bis.  I docenti  di  ruolo  che  abbiano   conseguito   una valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre  percorsi  formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel  limite  del contingente di cui al secondo periodo del presente comma  e  comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente  il  diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in  godimento.  Puo’ accedere  alla qualifica di docente  esperto,  che  non  comporta  nuove  o  diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di  docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore  a 8  mila  unita’  per  ciascuno  degli  anni   scolastici   2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato  esperto  e’ tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il  terzo  periodo non si applica ai docenti in servizio all’estero ai sensi del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri  in  base  ai  quali  si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma  9  e  le modalita’ di valutazione sono precisate nel regolamento previsto  dal medesimo comma.

Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalita’ di valutazione  seguite  dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano  i  seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del  punteggio  ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si  e’  ricevuta  una valutazione positiva; 2) in caso  di  parita’  di  punteggio  diventa prevalente la permanenza come  docente  di  ruolo  nella  istituzione scolastica presso  la  quale  si  e’  svolta  la  valutazione  e,in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso  dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti  con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui  al  settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al  presente  decreto.  Ai fini pensionistici e  previdenziali  le disposizioni di cui al  presente  comma  operano  con  effetto  sulle sulle

anzianita’ contributive maturate a partire dalla data  di  decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.”

Comma 4 ter: “A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le  procedure per l’accesso alla qualifica di  docente  esperto  sono  soggette  al regime autorizzatorio di cui  all’articolo  39,  comma  3-bis,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni  riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al  comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire  ad un contingente di docente esperto nella misura  massima  di  32  mila unita’.»