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Il sequestro di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario

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Il sequestro di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario deve sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato?
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Con sentenza del novembre 2021, Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere la questione di diritto se il sequestro di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da titolo lecito ed hanno sancito il principio di diritto in base al quale qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione.

In particolare ai fini della confisca diretta del pretium delicti rappresentato da una somma di denaro, è indifferente l’identità fisica del numerario oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito. A tal fine, quale numerario fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, il denaro è, infatti, ontologicamente e normativamente indifferente all’individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reato, che ne risulta correlativamente accresciuto. Per la confisca del prezzo o del profitto del reato che sia consistente in una somma di denaro è irrilevante che il numerario conseguito dall’autore sia materialmente corrispondente a quello sottoposto a confisca; la somma di denaro che ha costituito il profitto o il prezzo del reato non va considerata nella sua fisica consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con le altre componenti del patrimonio del reo e perde ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica. Non sarà quindi necessario ricercare le medesime banconote, conseguite dall’autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e nessuna rilevanza sarà attribuibile all’eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel suo conto corrente bancario.

Giurisprudenza

Decreto di sequestro preventivo – Vincolo impositivo di giacenze su conto corrente bancario finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato – Misure di sicurezza patrimoniali – Confisca mediante ablazione di denaro – Confisca diretta e non per equivalente – Conto corrente – Prova dell’origine lecita del denaro – Non ostativa

Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021, n. 42415

Nota a sentenza

Nota a Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021, n. 42415

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