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Abolire l’IRAP per semplificare il sistema fiscale

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di Andrea Allegrini

Il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, il cosiddetto “Ristori quater”, ha disposto, come noto, il rinvio al 30 aprile 2021 del termine di scadenza per il versamento del secondo acconto IRAP 2020. Una misura emergenziale che si va ad aggiungere al “Decreto Rilancio”, con il quale il Governo ha previsto, per un verso, la remissione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 e, per altro verso, il rinvio al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Orbene, proprio la sequela di provvedimenti emergenziali assunti per far fronte alla grave emergenza economica causata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha suscitato nuovamente, tra gli addetti ai lavori, il dibattito sulla necessaria riforma di un’imposta, l’IRAP, che secondo molti ha da tempo perso la ratiooriginaria. La sua controversa natura – dovuta al difficile inquadramento della base imponibile – e la complessità degli adempimenti che implica, costituiscono da sempre gli argomenti principali a sostegno di un netto superamento di questo tributo regionale.

Introdotta nell’ordinamento con il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in attuazione della legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662, l’IRAP ha rappresentato in primo luogo un passaggio importante nella politica di decentramento fiscale dello Stato, intrapresa negli anni novanta. In secondo luogo, l’imposta regionale sulle attività produttive ha consentito una razionalizzazione del sistema tributario attraverso la sostituzione di alcuni tributi con una imposta di nuova concezione che consentisse la riduzione degli adempimenti fiscali posti a carico del contribuente, senza intaccare il gettito fiscale destinato al finanziamento della spesa sanitaria delle Regioni.

Sulla scorta di questi obiettivi, il Legislatore ha disciplinato l’IRAP secondo uno schema atto ad individuare una capacità contributiva di tipo “reale”, autonoma e distinta dalla capacità contributiva personale. In altre parole, con l’IRAP si è voluto colpire il presupposto di imposta in modo oggettivo, senza cioè prendere in considerazione la situazione personale del soggetto passivo dell’obbligazione che, ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, è chiunque eserciti in via abituale “un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Proprio l’organizzazione dei fattori di produzione da parte del privato rappresenterebbe, secondo il Legislatore, un indice della capacità contributiva idoneo ad imporre sul medesimo l’obbligo di contribuzione alla spesa pubblica, a prescindere dal risultato economico raggiunto dell’attività esercitata e, quindi, anche in ipotesi di risultato negativo. Il valore della produzione netta,comprensivo dei costi per il personale e degli oneri e gli interessi passivi, costituisce base imponibile ai fini IRAP anche quando l’esercizio sia chiuso in perdita, con evidenti effetti distorsivi sulla occupazione.

Nemmeno il riconoscimento di una serie di deduzioni, terminate con l’introduzione della deducibilità integrale dei costi per il personale dipendente, ha risolto le gravi criticità relative alla disciplina complessiva dell’imposta. Invero, a seguito delle numerose novelle normative susseguitesi con le leggi finanziarie degli ultimi anni che hanno eliminato il costo del personale dai componenti del valore della produzione netta, la base imponibile risulta del tutto corrispondente al reddito conseguito comprensivo degli oneri finanziari, per l’effetto che, con tassi Euribor ai minimi storici, l’IRAP rappresenta oggi un mero duplicato delle imposte sui redditi. 

Tanto premesso, risulta palese che gli interventi a pioggia adottati dal Governo allo scopo di tamponare al meglio gli effetti estremamente negativi derivanti dalla crisi che ha colpito tutto il tessuto socioeconomico del Paese hanno incrementato il divario tra l’imposta regionale sulle attività produttive – come originariamente strutturata – e la realtà economica e finanziaria attuale. Invero, nel grave contesto economico vigente, appare poco comprensibile la distinzione quantitativa tra soggetti passivi IRAP contenuta all’art.1 del Decreto Ristori quater, laddove prevede, per un verso, il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’IRAP a carico delle Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro – che abbiano subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019- e, per altro verso, dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine ultimo per il pagamento della seconda o unica rata IRAP a carico dei soggetti  esercenti  attività  d’impresa, arte o professione che non superino i predetti limiti quantitativi di ricavi o compensi.

La funzione meramente assistenziale delle misure richiamate, le illustrate criticità e le complicazioni connesse agli adempimenti dichiarativi ed i relativi obblighi contabili rendono quindi ancor più necessitata la soppressione di un’imposta che, assimilata strutturalmente all’imposta sui redditi, ha perso la sua utilità all’interno del sistema tributario.

Sebbene infatti l’IRAP assolva al compito di finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, tale funzione può esser realizzata anche per mezzo di un sistema di addizionali regionali IRPEF e IRES, determinate in conformità ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza.

L’abolizione dell’IRAP e la contestuale introduzione di addizionali regionali IRPEF e IRES non priverebbe le Regioni di quel gettito fiscale minimo, corrispondente a circa 23 miliardi di euro, necessario al sostegno della spesa sanitaria pubblica. Nondimeno, il gettito IRAP proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni potrebbe esser garantito con una corrispondente riduzione delle detrazioni sul reddito da lavoro dipendente, neutralizzando la riduzione della remunerazione netta con l’inserimento delle somme precedentemente destinate ad IRAP direttamente in busta paga, ovvero con l’introduzione di un contributo di scopo.

Posto in questi termini, il superamento dell’IRAP comporterebbe numerosi benefici all’intero sistema fiscale italiano.

In primo luogo, l’introduzione di addizionali IRPEF e IRES comporterebbe una sensibile riduzione dei costi amministrativi a carico dei contribuenti, che si vedrebbero sgravati di numerosi obblighi dichiarativi e contabili, in ragione della riconduzione dei redditi oggi soggetti ad IRAP alla base imponibile prevista per l’imposta sui redditi, con semplice applicazione su di essa di un’aliquota aggiuntiva, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione di chiara evidenza. Invero una misura di tale portata eliminerebbe con effetto istantaneo circa quattro milioni di dichiarazioni fiscali annue e numerosi adempimenti contabili a carico delle imprese, con chiari miglioramenti a livello di efficienza aziendale. Nondimeno, anche le Regioni beneficerebbero di un notevole snellimento degli adempimenti, con connesso incremento dell’efficienza dell’azione amministrativa.

In secondo luogo, l’introduzione delle addizionali IRPEF e IRES provocherebbe anche una diminuzione della pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, le quali non hanno potuto beneficiare fino ad oggi di alcuna misura fiscale di favore, al contrario dei soggetti passivi IRES che hanno giovato della riduzione del carico fiscale a seguito del decremento dell’aliquota IRES al 24%. In altri termini, l’inserimento di un’addizionale IRES genererebbe un incremento del cuneo fiscale pari a circa 3 miliardi di euro sul settore delle società di capitali, con effetto perequativo favorevole al settore delle persone fisiche e delle società di persone.

Da ultimo, la soppressione dell’IRAP sarebbe coerente con l’ambizioso progetto di riforma fiscale annunciato dal Governo il 15 settembre 2020 in sede di presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e successivamente ripreso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze durante l’audizione del 14 ottobre presso la Commissione Bilancio di Camera e Senato. In particolare, il Governo mira a realizzare “una riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta, finalizzata a disegnare un Fisco […] che riduca in particolare la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli e acceleri la transizione del sistema economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale”. In un’ottica di profonda riforma tributaria, l’abolizione dell’IRAP si pone, quindi, quale passaggio imprescindibile per la semplificazione del sistema di imposizione dei redditi.

In conclusione, non può che auspicarsi che le proposte di riforma fiscaleannunciate da più parti siano seguite da dimostrazioni fattuali, dal momento che eventuali ed ulteriori ritardi del Legislatore aggraverebbero irreversibilmente le  già precarie condizioni economiche e sociali del Paese.


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