Type to search

MIFIR e MIFID II: in GU UE le modifiche per la trasparenza dei dati di mercato

Share

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/791, che modifica il Regolamento MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014), e la Direttiva 2024/790, che modifica la Direttiva MIFID II (Direttiva 2014/65/UE), entrambi relativi ai mercati degli strumenti finanziari.

Il Regolamento MIFIR e la Direttiva MIFID II regolano in modo complementare i servizi di investimento e le attività dei mercati finanziari nell’UE: l’obiettivo delle modifiche apportate è quello di responsabilizzare gli investitori, rendendo facilmente disponibili i dati di mercato consolidati a livello europeo.

Attualmente i dati di negoziazione sono sparsi su più piattaforme di trading, e ciò non rende agevole, per gli investitori, accedere alle informazioni accurate e aggiornate di cui hanno bisogno per prendere decisioni.

Gli investitori potranno quindi avere accesso a informazioni aggiornate sulle transazioni in tutta l’UE: sia per gli investitori professionali che per quelli retail sarà più facile accedere a informazioni fondamentali come il prezzo degli strumenti, il volume e il momento delle transazioni.

Le modifiche al Regolamento MIFIR e alla Direttiva MIFID II riguardano in particolare:

l’istituzione a livello europeo di “sistemi consolidati di pubblicazione” o flussi di dati centralizzati per diversi tipi di attività, che riuniscono i dati di mercato degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di negoziazione: ciò permetterà agli investitori, sia professionali che retail, di accedere a informazioni chiave quali il prezzo, il volume, la data e l’ora delle negoziazioni dei diversi strumenti finanziari.
un divieto generale sul “pagamento per il flusso di ordini” (c.d. PFOF), ovvero quella pratica tramite la quale i broker ricevono pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti a determinate sedi di negoziazione: sarà prevista inoltre la possibilità, per gli Stati membri in cui già esisteva questa pratica, di esentare dal divieto le società di investimento soggette alla loro giurisdizione, a condizione che il pagamento per il flusso di ordini sia consentito solo a clienti ubicati in tale Stato membro; in ogni caso, tale pratica dovrà essere gradualmente eliminata da qui al 30 giugno 2026.
il miglioramento delle norme sulla trasparenza relativamente ai derivati su merci, volte ad una maggiore solidità dei relativi mercati.
Il Regolamento e la Direttiva entreranno in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; gli Stati membri dovranno quindi confermarsi alle disposizioni della Direttiva entro il 29 settembre 2025.

Fonte: Diritto Bancario