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Fondo perduto e detrazione Irpef 90%: domande al via dal 2 ottobre

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Pubblicate le istruzioni ed il modello per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2023 al 31.10.2023 su immobili adibiti a prima casa e sulle parti comuni condominiali. L’articolo 9, comma 3, D.L. 176/2022, ha introdotto un contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti persone fisiche che:

si trovano nelle condizioni reddituali indicate all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis 1, D.L. 34/2020 e;

hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%.

Trattasi, in sintesi, di un contributo destinato a coprire il 10% delle spese non agevolate.

Con il provvedimento n. 332648/2023, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità per l’invio della domanda, da presentare dal 2.10.2023 al 31.10.2023, tramite una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il contributo spetta al richiedente persona fisica che possiede tutti i seguenti requisiti:

ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;

ha sostenuto, tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023, spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, D.L. 34/2020, detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%;

gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:

sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;

sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.

Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite è ridotto in misura proporzionale, qualora anche altri titolari di quote di diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.

Il contributo richiesto è pari al minore tra:

l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e;

il 10% del limite massimo di spesa agevolabile sopra richiamato (96.000 euro).

Al termine del periodo di presentazione, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;

le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 – sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto.

Occorre compilare, inoltre, il quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo.

L’istanza contiene anche un quadro B, composto da due sezioni:

la Sezione I per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente nell’anno 2022 previsti dall’articolo 119, comma 8- bis 1, D.L. 34/2020, e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno di imposta 2022;

la Sezione II per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023 dal richiedente (e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A) e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 % del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato.

Nell’istanza, inoltre, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

Le spese in argomento, infine, andranno esposte nel Modello Redditi PF del contribuente tra gli oneri detraibili del quadro RP (salvo opzione per lo sconto in fattura). In particolare, con riferimento al periodo d’imposta 2023 andranno esposti nei righi da RP61 a RP64 gli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, D.L. 34/2020, detraibili dall’Irpef nella misura del 90%.

 

di Clara Pellet e Simone Dimitri – fonte: https://www.ecnews.it/