Terzo settore e attività d’impresa: il Ministero chiarisce la distinzione tra profilo civilistico e fiscale
Un chiarimento importante per associazioni, fondazioni ed ETS: essere qualificati come impresa sotto il profilo civilistico non determina automaticamente la stessa qualificazione ai fini fiscali. Occorre verificare separatamente natura e modalità delle attività svolte.
Un chiarimento particolarmente utile per il mondo del Terzo settore arriva dal Ministero: quando un ente svolge attività economiche, la nozione di “impresa” civilistica e quella rilevante sul piano fiscale devono essere esaminate separatamente.
Una distinzione che può sembrare tecnica, ma che produce conseguenze concrete per migliaia di associazioni, fondazioni ed enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Due piani da non confondere
Sul piano civilistico occorre verificare se l’attività esercitata dall’organizzazione presenti le caratteristiche proprie dell’attività d’impresa, a partire dall’organizzazione e dall’esercizio professionale di un’attività economica.
Sul piano tributario, invece, entrano in gioco le specifiche disposizioni fiscali applicabili agli ETS e, in particolare, la distinzione fra attività svolte con modalità commerciali e non commerciali.
Di conseguenza, una qualificazione effettuata secondo le norme civilistiche non può essere automaticamente trasferita sul terreno fiscale, e viceversa.
È proprio questo automatismo che il chiarimento ministeriale contribuisce a evitare.
Il Codice del Terzo settore
Il riferimento centrale resta il Codice del Terzo settore, il decreto legislativo 117/2017.
Per valutare la natura fiscale di un ETS assumono particolare importanza gli articoli 79 e seguenti, che disciplinano la natura commerciale o non commerciale delle attività e degli enti.
L’analisi deve quindi riguardare non soltanto cosa fa l’organizzazione, ma anche come viene svolta l’attività, quali corrispettivi vengono richiesti e quale rapporto esiste tra entrate e costi effettivi.
Il fatto che un ente riceva pagamenti, venda determinati beni o eroghi servizi dietro corrispettivo non significa, da solo, che l’intera organizzazione perda automaticamente la propria natura di ente del Terzo settore.
ETS e attività economica possono convivere
È un punto particolarmente importante.
Il Terzo settore contemporaneo non è composto esclusivamente da organizzazioni che vivono di donazioni e volontariato. Molti enti gestiscono servizi sociali, culturali, educativi, sanitari, sportivi o di interesse generale e possono sviluppare attività economicamente organizzate.
La presenza di ricavi e corrispettivi non è quindi necessariamente incompatibile con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Ciò che conta è verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Attenzione alle attività diverse
Un altro elemento da considerare riguarda le cosiddette “attività diverse” previste dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
Gli ETS possono esercitarle purché siano previste dallo statuto e risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
Questo consente agli enti di sviluppare forme di autofinanziamento e iniziative economiche, ma impone una gestione amministrativa e contabile particolarmente accurata.
Le conseguenze per gli amministratori
Il chiarimento è importante anche sotto il profilo della responsabilità degli organi amministrativi.
Ogni ente dovrebbe effettuare periodicamente una verifica almeno su quattro elementi: attività effettivamente esercitate, modalità con cui vengono svolte, rilevanza fiscale dei proventi e corretta rappresentazione contabile.
Non è sufficiente affidarsi alla denominazione dell’ente o alla sua iscrizione al RUNTS.
È l’attività concretamente esercitata che deve essere analizzata.
Confedercontribuenti – Imprese Italia: servono regole comprensibili
Il Centro Studi Confedercontribuenti – Imprese Italia considera positivo ogni intervento capace di ridurre l’incertezza interpretativa per gli enti del Terzo settore.
Associazioni, fondazioni e organizzazioni sociali rappresentano una componente significativa dell’economia italiana e non possono essere costrette a muoversi continuamente tra interpretazioni civilistiche, tributarie e amministrative non sempre facilmente coordinabili.
Occorre soprattutto evitare due errori opposti: considerare automaticamente commerciale qualsiasi attività che produca entrate oppure ritenere che la qualifica di ETS renda irrilevante la presenza di attività economiche organizzate.
Civilistico e fiscale sono due piani distinti.
La corretta gestione di un ente del Terzo settore passa quindi da una valutazione puntuale della singola organizzazione, delle sue attività e delle modalità con cui vengono finanziate e realizzate.
Centro Studi Confedercontribuenti – Imprese Italia