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Turismo: l'Antitrust sui voucher, mantenere il diritto al rimborso

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I consumatori devono mantenere il diritto ai rimborso per i viaggi cancellati a causa del coronavirus. La raccomandazione è contenuta in una segnalazione inviata dall’Antitrust al parlamento e al governo “a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi sulla disciplina d’emergenza” contenuta nel decreto Cura Italia che “consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per ‘ristorare’ viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”.

Nella segnalazione l’Autorità rileva che la norma “si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”, e va modificata.

In caso contrario, sottolinea una nota, “a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea”, l’Antitrust “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.

La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020″, si legge nel comunicato, “evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione”, spiega l’Antitrust, “ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso”.

Secondo l’Authority, “affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”.

“L’Antitrust ha accolto la tesi che abbiamo sempre avanzato, ossia che i voucher obbligatori, contrastando con la normativa comunitaria, sono illegittimi e, quindi, vanno disapplicati”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora – prosegue Dona – il ministro Franceschini deve dimettersi, assumendo le sue responsabilità, essendo l’ideatore dell’operazione voucher. Chiedendo ai consumatori di svolgere il ruolo pubblico di sovvenzionare e finanziare le imprese di viaggi e vacanze, sacrificando il loro diritto di essere rimborsati in denaro previsto dalle normative europee e nazionali pre-Covid, ha danneggiato lo stesso settore turistico, visto che nessuno prenota oggi le vacanze non avendo né la certezza di poter raggiungere il luogo di villeggiatura, né, in caso di annullamento del pacchetto turistico, di poter riavere i soldi spesi, ma solo un voucher. Inascoltati, abbiamo chiesto al ministro di fare quanto suggerito dall’Europa, che ammette l’offerta dei voucher, ma solo a condizione che siano volontari, siano protetti contro l’insolvenza dell’emittente, siano cedibili e che, se non riscattati dopo il periodo di validità, siano rimborsati automaticamente. Ora le nostre tesi – conclude – sono confermate dall’Antitrust”. 

Vedi: Turismo: l'Antitrust sui voucher, mantenere il diritto al rimborso
Fonte: economia agi


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