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Sospensione INPS solo per le zone rosse

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L’INPS annulla la circolare emanata il 12 novembre sostituendola con la nuova circolare 129 del 13 novembre 2020 con istruzioni Uniemens.

Sulla sospensione dei contributi previdenziali oggetto di una problematica  sovrapposizione normativa tra Decreto Ristori e Ristori bis  la sera del 12 novembre è stata pubblicata l’attesa circolare 128/2020  . Sabato 13 la novità della cancellazione della circolare  e la sostituzione con la nuova  n. 129 2020.

La novità principale sta  nella eliminazione della sospensione per le aziende con attività  dell’allegato 2 e ubicate nelle regioni arancioni.

Si conferma che sono esclusi dalla sospensione i Premi INAIL.-

Vediamo con ordine tutto il contenuto della circolare in sintesi:

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Sono sospesi i   versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  in scadenza nel mese di novembre 2020  comprese  le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps.  Beneficiari sono :

 

  •  i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020,
  •  i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza . Gli ambiti territoriali  interessati sono i seguenti: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

 

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Alle posizioni contributive  delle  aziende  con codici ATECO riportati nell’Allegato 1 e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa,con codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al verrà attribuito in automatico  il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”. Il suddetto codice  potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.

Le aziende rientranti nei requisiti che non si vedano assegnato il codice possono farne richiesta tramite i canali in uso.

Inps sottolinea che  i contributi oggetto della sospensione  sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. Sono comprese anche le quote di dovute dai lavoratori.

L’inps specifica che non sono interessati dalla sospensione gli importi risultanti da rateizzazioni previste dal decreto Rilancio Decreto Cura Italia , Decreto Agosto e Decreto Liquidità 2020.

COMPILAZIONE UNIEMENS

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento, il nuovo codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; . L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione”.

L’istituto precisa anche che:

  •  le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 e che
  • in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

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