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Scuola: l’abc del rientro, ecco il vademecum

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Un prontuario del ministero dell’Istruzione risponde a tutte le domande sulle regole da rispettare dopo l’allentamento delle restrizioni per l’emergenza Covid

AGI – Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a scuola? Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al Covid? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i più fragili sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde il vademecum inviato dal ministero dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, statali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022-2023.

La premessa è quella di adottare “strategie di mitigazione” con l’obiettivo di “garantire la frequenza scolastica in presenza” e “prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche”.

Anche se, nelle slide esplicative con tanto di Faq inviate alle scuole, si precisa che le misure rappresentano uno “strumento utile” non solo per prevenire il Covid ma anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, “e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri”.

Ed ecco l‘abc del rientro con le risposte alle domande più comuni: è consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre?

“Sì – si legge nel documento – in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”.

Lo stesso per gli studenti di I e II ciclo di istruzione: “Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria”.

Se invece c’è una sintomatologia compatibile con il Covid-19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea intensa), se la temperatura corporea è superiore a 37,5 gradi e se il tampone è positivo, in questi casi la permanenza a scuola degli alunni non è consentita.

Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata? La risposta è “No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”.

Come gestire i casi positivi? In questo caso, si distingue tra casi sospetti e confermati; oltre a specificare anche i casi di chi è entrato in contatto con persone contagiate. Per la gestione dei casi sospetti: il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. Per la gestione dei casi confermati: al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. Mentre, per chi è stato in contatto con casi positivi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.

Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 ‘Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19’.

Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici, come ad esempio la misurazione della temperatura corporea? “No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato”.

Per i lavoratori sono previste misure di tutela particolari? “Sì, il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi”.

Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari? “I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse – si legge nel documento – comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza”.

Tra le misure di prevenzione base resta l’igiene delle mani e la cosiddetta ‘etichetta respiratoria‘, quella per intenderci che fa riferimento a come gestire correttamente starnuti e colpi di tosse; l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo); il ricambio frequente d’aria, qualità dell’aria.

Resta anche l’obbligo di sanificazione ordinaria e straordinaria: quella ordinaria sarà periodica, quella straordinaria tempestiva da fare in presenza di uno o più casi confermati. Inoltre, viene specificato che i giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione devono essere lavati e lasciati ad asciugare.

In questo nuovo anno scolastico, quali sono gli adempimenti di competenza del dirigente scolastico? Come previsto dal decreto del presidente del Consiglio del 26 luglio 2022, “il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Infine, permangono i monitoraggi Covid? “Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione della rilevazione che verrà resa disponibile prima dell’inizio delle lezioni”.

È necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi? “A partire dal 1 settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali connesse al virus SARS-CoV-2. Alla luce, pertanto, dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’aggiornamento del quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.