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Ok all’ecobonus a un solo cessionario se è l’unico interessato all’acquisto

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In presenza di più fornitori, la cessione dell’intero ammontare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire anche nei confronti di un’unica ditta anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano rinunciato all’acquisto della loro percentuale di credito d’imposta. A precisarlo la risposta n. 425del 1° ottobre 2020.

Il quesito è del titolare di una ditta che ha effettuato, nel 2018, dei lavori per i quali al committente spetta l’ecobonus. Il suo cliente ha effettuato anche altri interventi di riqualificazione energetica agevolabili rivolgendosi a un altro fornitore, cedendo, nel 2019, l’intero bonus all’istante visto che l’altro esecutore non ha accettato di acquistare la sua parte pro-quota del credito d’imposta.
Il titolare della ditta chiede conferma di poter essere l’unico cessionario della detrazione spettante al committente.

La possibilità di trasformare la detrazione d’imposta spettante per gli interventi di riqualificazione energetica in credito d’imposta cedibile ai fornitori è prevista dall’articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013. L’alternativa alla fruizione diretta dell’ecobonus, in origine prevista soltanto per la riqualificazione energetica di parti comuni dei condomini, dal 1° gennaio 2018 è stata estesa anche ai lavori effettuati sulle singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità applicative della norma con i provvedimenti del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019. Chiarimenti sull’argomento, inoltre, sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari n. 11/2018 e n. 17/2018.

In particolare, la circolare n. 11/2018 ha precisato che i beneficiari dell’agevolazione possono cedere il credito d’imposta:

  • ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
  • a privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)
  • alle banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessioni effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Per completare il quadro normativo di riferimento, la risposta in esame riporta poi quanto stabilito dal provvedimento del 18 aprile 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate, richiamato anche dall’istante, secondo il quale “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

Dall’esame dei provvedimenti legislativi e di prassi emerge che, in caso di più fornitori, per evitare la duplicazione del bonus spettante, la detrazione è in ogni caso rapportata all’ammontare massimo della spesa sostenuta dal committente per i lavori agevolabili, senza limiti per la cessione del credito così calcolato ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante possa acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare dell’ecobonus maturato dal suo cliente, anche se parte del credito acquisito è relativo a interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

Fonte: fiscooggi.it


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