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Gestione rifiuti urbani

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Fonte @Portale dei consulenti

Pubblicata il 12 agosto 2022, ed in vigore dal 27 agosto 2022, la Legge n. 118/2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 recante disposizioni anche in materia ambientale, tra cui su rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Legge 118/2022: novità su gestione rifiuti urbani, la disciplina sulla scelta pubblico/privato relativa ai rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Tra le varie disposizioni incluse nella Legge, in questa sede riteniamo di particolare importanza il capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale, in particolare l’articolo 14 che riguarda i servizi di gestione dei rifiuti.

Con questo articolo il provvedimento delega il Governo a semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione degli impianti. Con il comma 1 è ridotto a due anni il periodo di validità della scelta tra gestori pubblico e privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani.

Scelta gestore pubblico/privato rifiuti ex assimilati agli urbani

In riferimento alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006, la Legge di concorrenza 2021 –Legge 5 agosto 2022 n.118 con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.

In merito alla scelta per le imprese tra gestore pubblico/privato per i rifiuti ex assimilati agli urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 TUA), con la sostituzione del comma 10 dell’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Legge di concorrenza 2021 – Legge 5 agosto 2022 n. 118 (GU n.188 del 12.08.2022), con l’art. 14 comma 1, riduce a due anni, rispetto ai 5 anni previgenti, il periodo di validità di scelta, eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico.

Quindi le imprese che producono rifiuti ex assimilati agli urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (TARI).

Articolo 14

Servizi di gestione dei rifiuti

  1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
    “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
  2. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
    1-ter. L’Arera richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale”.
    3. All’articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “e i gestori delle piattaforme di selezione (Css)” sono soppresse.