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Fotovoltaico: come agiscono i procacciatori di terreni

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AGI – La procedura di autorizzazione per la realizzazione di un campo fotovoltaico prevede tempi più rapidi per quelli realizzati su aree destinate nei Prg dei Comuni a insediamenti produttivi o aree industriali. Le società che puntano alla realizzazione dell’impianto sono comunque interessate, in mancanza di superfici in zona industriale, anche ai terreni agricoli che devono avere caratteristiche orografiche specifiche, a cominciare dall’esposizione a sud, dall’essere pianeggiati, dal non avere alture o vegetazione circostanti che diminuiscono le ore di irraggiamento.

Da circa quattro anni vi sono procacciatori che, in tutta la Sicilia, individuano vaste aree per realizzare campi fotovoltaici. La loro realizzazione è sottoposta a numerosi vincoli e restrizioni normative che si aggiungono alle caratteristiche morfologiche delle aree. Sulle aree naturalistiche e boschive non è possibile realizzare questi impianti. Sulle aree percorse da incendi, a seconda della loro classificazione, non è possibile realizzare alcun tipo di attività per periodi che vanno dai 5 ai 15 anni, fermo restando che su aree che erano parchi, riserve, zone archeologiche, il divieto è perpetuo. Le società che procacciano le aree idonee si occupano di stipulare i preliminari di vendita e una volta che ne sono in possesso, avviano le richieste di permessi e autorizzazioni.

Le prime autorizzazioni necessarie sono quelle di competenza dei Comuni, concessioni edilizie e autorizzazioni a costruire, e quella dell’Enel, a cui viene presentato il progetto per il rilascio della Stgm, la soluzione tecnica minima generale, pratica per la quale l’azienda chiede per un campo di piccole dimensioni circa 40 mila euro, somma che varia dalla posizione della cabina Enel di trasformazione alla quale l’impianto deve essere collegato. A questi costi si aggiungono quelli per il rilascio della concessione edilizia. La società, una volta che questo primo step è completo con il rilascio della concessione da parte dei Comuni e l’autorizzazione di Enel, mette all’asta il progetto. Mediamente si svolgono un minimo di due aste all’anno. Ad acquistare sono società che poi realizzano l’impianto, per il quale è stata espletata tutta la complessa fase preliminare.

Se il progetto viene venduto, il nuovo acquirente subentra alla società che ha sbrigato tutta la prima fase, conclude l’acquisto con i proprietari dei terreni intervenendo alla stipula del contratto di compravendita delle aree e avvia i lavori. L’articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi n.353 del 2000 prevede che le aree percorse dal fuoco non possano avere, per almeno 15 anni, destinazione diversa da quella preesistente all’incendio, il che rende non realizzabili campi fotovoltaici sui terreni agricoli e tanto meno sulle aree boschive incendiati. L’articolo 10 vieta anche, per dieci anni, sulle predette zone, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, campi fotovoltaici compresi.

Source: agi


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