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Fondo perduto P.IVA: i controlli dell’Agenzia delle Entrate prima della erogazione

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Con Provvedimento n 77923 del 23 marzo 2021 le Entrate hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art 1 del DL Sostegni e in particolare alle richieste del Fondo perduto previsto in favore di imprese e professionisti.

Ricordiamo che le domande per ricevere il contributo potranno essere inviate dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021. 

Per approfondimento sulle modalità di invio si legga l’articolo Contributo a fondo perduto DL Sostegni: al via le domande dal 30 marzo

Gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto 5) del provvedimento chiarisce che sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare:

  • l’esattezza
  • e la coerenza 

dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Controlli delle Entrate prima della erogazione del contributo a fondo perduto

E’ bene sapere che i controlli effettuati possono comportare lo scarto dell’istanza per la richiesta della agevolazione.

In particolare, ai fini dell’accoglimento della stessa:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo,
  • il codice fiscale del rappresentante
  • il codice fiscale dell’intermediario

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.

Attenzione va prestata al fatto che la non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Il soggetto richiedente il contributo:

  • non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza 
  • ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

I controlli delle Entrate dopo l’erogazione del contributo a fondo perduto

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione:

  • ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici,
  • ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA
  • ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). 

Si specifica che, sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
  • al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale

E’ bene precisare anche che è possibile restituire il contributo secondo le modalità indicate nel provvedimento.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità indicate, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.