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Federcontribuenti Sicilia:Equitalia deve cancellare le ipoteche iscritte sulla base di ruoli sospesi

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Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza 30.12.2011 n° 6290, ha concesso la tutela in via d’urgenza a un imprenditore che si era visto iscrivere ipoteche da parte di una società collegata di Equitalia, sulla base di ruoli sospesi prima dell’iscrizione ipotecaria stessa. Il Giudice ha riconosciuto fondata la contestazione circa la legittimità delle ipoteche iscritte da Equitalia Pragma s.p.a. in quanto i ruoli in forza dei quali è stata fatta l’iscrizione ipotecaria erano stati sospesi mediante provvedimenti emessi anteriormente all’iscrizione. In particolare, la visura ipotecaria prodotta dal ricorrente evidenzia che l’ipoteca, della quale è stata chiesta in via cautelare la cancellazione, è stata iscritta dopo la sospensione dei ruoli in forza dei quali l’iscrizione è stata effettuata, quindi risultati privi di efficacia esecutiva. In merito al periculum in mora, l’imprenditore si è rivolto ad un istituto di credito per ottenere un affidamento e quest’ultimo ha richiesto chiarimenti circa l’iscrizione ipotecaria per “poter completare l’iter istruttorio della pratica di affidamento”: l’esistenza dell’ipoteca potrebbe determinare la segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi, cui le banche si rivolgono per riscontrare la solvibilità del cliente, potendo da ciò derivare il pericolo di rifiuto dell’affidamento e quindi il rischio di non poter onorare i crediti. Pertanto è stato ordinato ad Equitalia Pragma s.p.a. di attivarsi a provvedere, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, alla cancellazione dell’ipoteca a propria cura e spese: siffatto ordine di cancellazione non è stato rivolto al Conservatore sussistendo il divieto ex art. 2884 c.c.

Pubblicato da Bruno Viaggio Pres.Federcontribuenti Sicilia


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