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Crediti energia e gas le istruzioni

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Fonte @Portale dei consulenti

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

 

L’agenzia delle Entrate in data 30 settembre ha pubblicato la Risoluzione n 54 contenente i codici tributo per l’utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Decreto Aiuti-bis

A seguito del perdurare della situazione di crisi causata dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Decreto Aiuti-bis ha esteso l’applicazione dei crediti d’imposta energetici anche al terzo trimestre 2022, a favore delle imprese “energivore” o “non energivore”, pari rispettivamente al 25% e 15% per la componente energetica del terzo trimestre 2022 e a favore delle imprese “gasivore” o “non gasivore”, pari al 25% per la componente energetica del terzo trimestre 2022

 

  1. articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  2. articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta,pari al 40 per cento della spesa per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  3. articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  4. articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  5. articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta suddetti tramite il modello F24 sono stati quindi istituiti i codici tributo:

  • “6983”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6984”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
  • “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.