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COVID 19: nuovi congedi e bonus baby sitter dal DL Sostegni

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Tutte le regole e la normativa per congedi, voucher baby sitter/centri estivi, smart working, permessi legge 104, quarantena figli previsti per l’emergenza COVID

Riepiloghiamo di  seguito  le misure di sostegno ai genitori  già previste per l’emergenza COVID 19 e le relative istruzioni INPS, progressivamente aggiornate, ma  vediamo innanzitutto le anticipazioni sul nuovo  DL Sostegni in preparazione. A fronte del nuovo lockdown generalizzato che parte lunedi 5 marzo,(vedi qui tutte le regole )

si stanno  aumentando progressivamente le risorse disponibili , prevedendo anche un ulteriore scostamento di bilancio  se i 32 milioni già stanziati dal Gobverno Conte a gennaio per il decreto ristori non fossero sufficienti.

Aiuti alle famiglie nel DL Sostegni in preparazione

Per gli aiuti alle famiglie si parla ormai di 3-400 milioni di euro  che dovranno coprire il fabbisogno per  tre misure annunciate dalla Ministra Bonetti venerdi 12 marzo 2021:

  • Congedi straordinari ai dipendenti con figli under 14  e disabili  iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Prevedono una indennità al 50% (vedi sotto i congedi già previsti dai precedenti decreti)
  • Voucher baby sitter per i lavoratori autonomi e lavoratori impegni nei servizi assistenziali o di sicurezza, sempre riferiti a figli fino a 14 anni o disabili senza limiti di età, con le stesse modalità già attive nel 2020 (vedi  in merito Voucher baby sitter per coronavirus)
  • Astensione (non retribuita) per figli tra i 14 e i 16 anni:  diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa senza  retribuzione ne indennità ne contribuzione  figurativa  ma con conservazione del posto di lavoro
  • Diritto allo smart working per genitori con figli under 16  per chiusura scuole o quarantena COVID :  per tutto o parte del periodo corrispondente ai giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza  dei figli minori  di anni 16,  o per eventuale quarantena disposta dalle Asl per contatti con persone positive al virus a scuola o  in attività sportive  o musicali extracurricolari.

Va ricordato che il decreto Sostegni dovrebbe venire approvato la prossima settimana e poi vanno attese le istruzioni INPS aggiornate perche le misure siano operative.

Misure di aiuto alle famiglie anti COVID 19 attive fino ad oggi

Le misure di sostegno alle famiglie con figli erano state inizialmente  previste dal decreto Cura italia di marzo 2020 poi riconfermate fino ad agosto  2020 nel decreto Rilancio, n. 34-2020 del 18 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti i Decreti Ristori con ulteriori specifiche misure commisurate al perdurare della pandemia e alla riapertura e parziale chiusura delle scuole in alcune zone del paese.

Si tratta in particolare di:

  • 30 giorni  congedo parentale straordinario per uno dei genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati,  o autonomi  o iscritti alla Gestione separata  con indennità al 50% della retribuzione da fruire dal 5 marzo al 31 agosto 2020, sempre che in famiglia non ci sia un altro genitore non lavoratore o che beneficia di altri sostegni al reddito;
  •  bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting,  per un importo totale di  1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020, in alternativa al Congedo Covid.  Si puo utilizzare non solo per una baby sitter a domicilio ma anche per pagare centri  estivi . (vedi i dettagli nell’articolo”Bonus  centri estivi: le istruzioni) Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del comparto sicurezza, difesa e soccorso il bonus è fissato a 2000 euro. Da sottolineare che la richiesta puo essere effettuata fino al 31 agosto 2020.
  • 12 giorni  di permessi ex legge 104 1992 , in aggiunta a quelli ordinari, per l’assistenza a familiari in condizioni di disabilità da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.
  •  per i genitori con figli sotto i 16 anni la possibilità di assentarsi dal lavoro per tutta la durata dell’emergenza COVID 19, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

1 –  CARATTERISTICHE E DOMANDA DI CONGEDO COVID 19

I genitori  dipendenti del settore privato che intendono usufruire del Congedo COVID-19  per un massimo di 30 giorni e che  hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono  presentare  domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda ordinaria. Inoltre:

  • i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in  corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono usufruire  del congedo COVID-19, al massimo  a partire dal 5 marzo 2020, e possono fare domanda con la nuova procedura
  • I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda  di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Per gli iscritti alla gestione Separata  con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la  procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante  questo periodo di sospensione delle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Per gli iscritti alle gestione speciali artigiani e commercianti :  non è richiesta la regolarità contributiva. Per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale   giornaliera  a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per i lavoratori pubblici  le modalità di fruizione  stabilite dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le domande non vanno presentate all’INPS  ma alla propria Amministrazione.

Per i periodi di quarantena e chiusura scuole in Zone rosse il Decreto Ristori 137 2020 e success. mod. hanno previsto ulteriori possibilità di congedo per i lavoratori dipendenti    (Si legga in merito “Congedo covid dopo il 29 ottobre: si puo fare domanda” )

2- BONUS BABY SITTING

In alternativa al congedo straordinario, i decreti Cura Italia e Rilancio hanno previsto la possibilità di fruizione di un bonus  economico per far fronte ai costi per  le baby-sitter,  nei periodi di chiusura scolastica.  Il bonus spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 oppure
  • oltre il limite d’età di 12 anni,  per i  figli con handicap in situazione di gravità, purché  iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • e viene erogato mediante Libretto famiglia.  Il bonus baby sitting è cumulabile con i permessi straordinari Legge 104 /92 per Covid 19. Puo essere  utilizzato anche per retribuire nonni e parenti purche non conviventi

Le domande vanno inviate tramite il portale web dell’INPS www.inps.it.,  previo codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS).   Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

–      selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;

–      selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”; oppure:

  • tramite il Contact center integrato, sempre  con  PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento;
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente .

ATTENZIONE Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).

Come detto, a seguito del Decreto Rilancio il bonus baby sitting puo essere utilizzato anche per il pagamento di centri estivi .

(Qui i dettagli : Bonus baby sitter centri estivi tutte le regole).

Successivamente l’articolo 14 del decreto-legge Ristori bis (n. 149-2020) ha previsto bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per retribuire prestazioni effettuate dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza: nelle scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media)  situate nelle Zone Rosse istituite dalle autorità sanitarie ,  e nelle scuole e centri assistenziali per minori affetti da disabilità grave “Vedi QUI i dettagli:Bonus baby sitter Zone rosse” 

AGGIORNAMENTO 14-1: Prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per registrarsi e inserire le prestazioni di baby sitter già effettuate. Vedi qui la notizia Bonus baby sitter COVID: novità 2021.

3- ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104 1992

A norma del decreto  18-2929 era possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge  104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile e 6 + 12 per maggio e giugno).
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale  per figli con disabilità grave.
  • tutti i permessi sono anche frazionabili in ore e  possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
  • Il lavoratore dipendente privato che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, valido per i mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda: i datori di lavoro devono considerare  validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore  dipendente privato privo di provvedimento di autorizzazione  in corso di validità deve presentare domanda per tali permessi secondo le modalità già in uso.I lavoratori pubblici devono fare riferimento alle indicazioni della amministrazione di appartenenza I predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o in presenza di altri strumenti di sostegno al reddito.

Le istruzioni su congedi e permessi e bonus baby sitter Covid 19

Per  ulteriori approfondimenti si ricorda che l’INPS ha fornito dettagli e istruzioni operative con :

fonte: fisco e tasse

confedercontribuenti tel 0698356829 – 0621129414