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Confedercontribuenti per la tutela della prima casa: “andare oltre la legge Bramini”

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La Confederazione ritiene che la legge Bramini sia stata una buona legge. Il decreto 135/2018, in origine, tutelava coloro che, essendo debitori nei confronti delle banche, non riuscivano a farvi fronte per colpa di crediti non incassati dalla pubblica amministrazione. La norma, che ha riscritto l’articolo 560 del codice civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata, consente a debitore esecutato di differire lo sgombero di 90 giorni dopo l’emissione del definitivo decreto di trasferimento dell’immobile all’acquirente che ne abbia acquistato la casa pignorata ad un’asta fallimentare. Oggi, però, bisogna andare oltre, perché tale normativa rimanda nel tempo la questione e non la risolve alla sua radice

di Ettore Minniti*

La Commissione Europea da oltre due anni raccomanda all’Italia di velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata. Il Pnrr, facendo proprie le raccomandazioni della Commissione europea, ha dedicato un capitolo alla delicata problematica in relazione, in particolare, all centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema-paese.

A pagina 58, il Piano prevede il seguente paragrafo: Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali. Le linee di intervento che si propongono hanno lo scopo di rendere più celeri e spediti i procedimenti esecutivi, intervenendo sotto diversi profili attraverso l’abrogazione delle disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Nel settore dell’esecuzione immobiliare, si prevede una generale riduzione dei termini per il deposito della certificazione ipocatastale, per guadagnare nella fase introduttiva almeno 60 giorni, potenziando lo strumento della delega.

L’obiettivo principale della riforma è definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo. Il Piano, così come concepito, rafforza la tutela del creditore o dell’avente diritto munito di un titolo esecutivo, mediante l’alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l’accelerazione dei tempi (l’eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività.

Per quanto riguarda il diritto fallimentare, il Ministro della Giustizia ha istituito una commissione finalizzata a proporre emendamenti ad un corpus normativo (cosiddetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Facciamo un passo indietro. Il DL 59/2016 (noto come decreto “salva banche”) si è rilevato un fallimento, non di meno del DL 132/2014, 83/2015 e, per ultimo, del DL 72/2016.

Effetto di quelle riforme è stata, da una parte, un’accelerazione delle esecuzioni immobiliari, dall’altra una svalutazione degli immobili venduti all’asta, svalutazione che ha portato come conseguenza inevitabile un’ulteriore riduzione del valore degli immobili i quali, è bene non dimenticarlo, costituiscono le garanzie dei mutui in corso, la cui svalutazione ha come ineluttabile conseguenza il ridursi di quelle garanzie, oltre a nuove sofferenze bancarie sui mutui correnti, in un circolo vizioso che il legislatore aveva cercato di correggere con la legge 19 dicembre 2019 n. 157 (la cosiddetta legge Bramini), che aveva previsto lo strumento eccezionale della rinegoziazione del mutuo a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione. Strumento ora integralmente sostituito dall’art. 40-ter, della legge 69-2021, che introduce nuove norme sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive.

Contro il Pnrr insorgono alcune associazioni di categoria per la difesa dell’esecutato debitore incolpevole, al grido “la legge Bramini non si tocca”! La Confedercontribuenti ritiene che la Legge Bramini sia stata una buona legge. Il decreto 135/2018, in origine, tutelava coloro che, essendo debitori nei confronti delle banche, non riuscivano a farvi fronte per colpa di crediti non incassati dalla pubblica amministrazione. La norma, che ha riscritto l’articolo 560 del codice civile in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata, consente all’esecutato di differire lo sgombero di 90 giorni dopo l’emissione del definitivo decreto di trasferimento dell’immobile all’acquirente che abbia acquistato la casa pignorata ad un’asta fallimentare. Oggi, però, bisogna andare oltre, perché la suddetta normativa rimanda nel tempo la questione e non la risolve alla sua radice.

La Confederazione ritiene che l’acquisizione della proprietà di un bene primario per il debitore esecutato, com’è la prima casa, vada difesa, ma ‘cum grano salis’: “La legge di stabilità 2020 – ha dichiarato Carmelo Finocchiaro, presidente della Confedercontribuenti -, ha previsto l’introduzione del fondo salva casa, al fine di offrire al proprietario, che abbia perso il proprio immobile all’asta, la possibilità di continuare ad abitare nella sua ex casa, pagando un canone di locazione proporzionato alla cifra sborsata dal fondo e, trascorso un periodo di tempo, persino di riacquistarla ad un prezzo prefissato. È in questo ambito che bisogna migliorare e rendere applicabile la norma. Senza dimenticare – continua Finocchiaro – la riforma del sovraindebitamento che contiene norme tutorie. Coloro che alzano muri e utilizzano i social per fare gli urlatori a difesa della Legge Bramini, non hanno ben chiare le norme attuative”.

Tra le previsioni del Pnrr in tema di pignoramenti immobiliari è prevista la vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore, strumento, guidato dalla stessa ratio della rinegoziazione del mutuo, che, se ben disciplinato ed utilizzato, può, proprio come la rinegoziazione, favorire, attraverso la collaborazione del debitore, migliori e più rapide realizzazioni, nell’interesse di tutte le parti del processo e della tenuta dello stesso mercato immobiliare e del sistema dei crediti in sofferenza ad esso strettamente connesso.

Coloro che hanno subito o subiranno un pignoramento immobiliare possono tutelarsi nelle sedi previste per evitare di perdere la casa, rafforzando la posizione nei confronti del creditore, in particolare se nella casa di proprietà, frutto di tanti sacrifici, abita e vive.

Gli Italiani siamo legati, in maniera indissolubile, alla casa di proprietà. In molti sono disposti ad accendere un mutuo, anche se ciò significa impegnarsi per tanti anni con la banca. I sacrifici fatti per sostenere la rata mensile saranno poi ricompensati dalla soddisfazione di diventare proprietario di un bene di valore. Alla luce di quanto detto, non si può spogliare l’avente diritto se costui è incappato senza propria colpa in un debito causato dalla crisi economica e finanziaria dei mercati globalizzati prima e per la crisi pandemica dopo.

La prima casa non si tocca: un diritto sacrosanto da tutelare. Essa rappresenta una sicurezza per tutti, ci dà tranquillità, il più delle volte è frutto dei risparmi di una vita. Comprare un immobile vuol dire pensare al futuro, proprio e della famiglia, significa investire in un bene che un domani potrà essere venduto per ottenere nuova liquidità, oppure potrà essere lasciato in eredità ai propri figli. Va da sé, come sostiene Confedercontribuenti, che non si possono penalizzare, senza dar loro un’alternativa, gli esecutati con case e/o abitazioni messe all’asta per debiti che poi, per la svalutazione dell’immobile, non saranno mai risanati.

Un elemento non trascurabile è quello che noi italiani ci distinguiamo per la più alta percentuale, in assoluto, di proprietari di casa (oltre il 70%). Tutto ciò qualcosa vorrà dire.

Sorge spontanea la domanda: che farà il legislatore?

* Segretario Nazionale di Confedercontribuenti