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Come funzioneranno gli spostamenti, le fabbriche e i negozi nella Fase 2

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È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che regola gli spostamenti e lo svolgimento delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio e fino al 31 luglio. Ecco cosa prevede.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali nel caso in cui in specifiche aree ci sia un elevato epidemiologico. Queste norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero nel rispetto dei vincoli dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Non potranno comunque lasciare a propria abitazione le persone in quarantena perché positive al Covid-19. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni per  prevenire il rischio di contagio.(

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le violazioni delle disposizioni sono punite con la sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

Vedi: Come funzioneranno gli spostamenti, le fabbriche e i negozi nella Fase 2
Fonte: cronaca agi


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