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Cassa integrazione: cos’è e a chi spetta?

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Fonte @tasseefisco

Cosa sono, a chi si rivolgono CIGO, CIGS e CIG in deroga, gli ammortizzatori sociali riformati dal decreto 148 2015

La Cassa Integrazione Guadagni è un contributo economico  dello Stato che  sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratori  sospesi dal lavoro che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda.

Possono usufruire dell’integrazione  salariale :

  • gli operai,
  • gli impiegati e
  • i quadri

mentre sono esclusi i dirigenti   e i lavoranti a domicilio. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono stati ricompresi grazie al d.lgs 148 2015.

Cassa integrazione guadagni ordinaria  – La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12  mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

In particolare  le aziende autorizzate sono

  1. a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  2. b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  3. c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  10. l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  12. n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Cassa integrazione guadagni straordinaria   – L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto  invece per eventi straordinari  che costringono alla sospensione dell’attività produttiva, come  ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali, quali fallimento,  liquidazione coatta amministrativa, ecc.

La CIGS è destinata solo ad aziende con più di 15 dipendenti  (calcolati in media nel semestre  precedente la richiesta) appartenenti ai seguenti settori :

  • industriali ed edili,
  • dell’artigianato dell’indotto (cioè con un  solo committente destinatario di CIGS),
  • dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto,
  • delle cooperative agricole;
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti ,
  • imprese editrici di giornali , senza limite dei 15 dipendenti,
  • imprese di spedizioni e trasporto  e agenzie di viaggi e turismo, con più di 50 dipendenti.

Cassa integrazione in deroga : Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi apprendisti, interinali e
lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.

La durata massima è pari a 12 mesi e l’ammontare del trattamento economico  può arrivare fino all’80% della retribuzione.

La CIG in deroga  è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale, senza limiti nel numero di dipendenti.

E’ il caso della crisi per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 attualmente in corso . Per l’utilizzo di cassa integrazione in questo periodo in tutto il territorio nazionale e per tutti i settori l’INPS ha pubblicato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

Il d. lgs. 148/2015 , attuativo della legge delega cd. Jobs Act ha introdotto  le seguenti  novità in materia di  cassa integrazione salariale: :

  • E’ stato modificato il concetto di unità produttiva per il calcolo delle ore di cassa integrazione
  • La durata massima complessiva dei trattamenti Ordinari e Straordinari non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile (dal momento dell’ultima richiesta precedente).
  • Nel caso del settore edile la durata massima è di 30 mesi.
  • Nella platea dei beneficiari vengono inclusi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
  • A partire dal 1° gennaio 2016 sono state  abolite le commissioni provinciali per l’autorizzazione delle ore di CIGO; l’autorizzazione dei trattamenti ordinari viene disposta direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.
  • Per quanto riguarda la CIGS, a partire dal 1° gennaio 2016  è stata esclusa come causale di autorizzazione la cessazione dell’attività  produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il Jobs act ha istituito anche il Fondo integrazione salariale dal 1° gennaio 2016,  (FIS) che  è un fondo di solidarietà volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

datori di lavoro che appartengono al FIS, anche non imprenditori, hanno le seguenti caratteristiche:

  • Occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti inclusi).
  • Fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di un fondo di solidarietà bilaterale  di categoria
  • Non  rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, come disposto nella circolare Inps n.130/2017.