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Se l’attività esercitata non si differenzia sotto alcun aspetto dall’attività svolta da qualsiasi palestra gestita in forma individuale o societaria sia per le modalità di erogazione dei servizi sia per l’ammontare delle tariffe applicate, il circolo sportivo deve essere inquadrato tra gli enti soggetti all’Ires e le prestazioni rese da tale ente sono da considerarsi assoggettate alla disciplina dell’Iva.
Questo, in sintesi, il principio di diritto stabilito dalla sentenza n. 579 della quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 5 maggio 2014.

 
I fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate emanava avvisi di accertamento, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, per un biennio di imposta, a carico di un circolo sportivo, del quale disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica, concludendo per la sua natura di ente commerciale ex articoli 73 e 149 Tuir.
In particolare, l’ufficio riteneva non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa agevolativa di settore, costituita essenzialmente dalla legge 289/2002 (articolo 90), dal Dl 72/2004 (articolo 4) e dal Dl 136/2004 (articolo 7).
 
Avverso tali avvisi, l’ente ricorreva presso la Ctp di Firenze, contestando la ricostruzione, di fatto e di diritto, operata dai verificatori, oltre a lamentare il difetto e l’erroneità della motivazione degli atti notificati.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria chiedeva la conferma del proprio operato, evidenziando punto per punto le motivazioni per le quali le disposizioni agevolative dovessero essere disconosciute alla ricorrente.
 
La statuizione della Ctp
La Commissione fiorentina conferma la bontà della ricostruzione dell’Agenzia, soffermandosi – in particolare – sull’analisi dei requisiti per ottenere le agevolazioni, per giungere a negare la loro sussistenza nel caso di specie.
 
I giudici, difatti, rilevano che le disposizioni agevolative individuano precisi requisiti, relativi sia al contenuto degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche sia all’iscrizione obbligatoria al Coni. Sotto il primo profilo, in particolare, l’articolo 90 citato prevede che lo statuto debba contenere:

  • la denominazione “associazione sportiva dilettantistica” (Asd)
  • l’oggetto sociale coincidente con l’organizzazione e la promozione di attività sportive
  • norme interne ispirate a principi di democraticità assembleare e uguaglianza sociale.

Ebbene, nel caso di specie, mancavano tutti i requisiti elencati.
 
Non è stata rinvenuta, innanzitutto, alcuna menzione della sigla Asd o analoghe indicazioni nelle comunicazioni con il pubblico.
La democraticità non era rispettata: essa si risolveva nella mera tenuta del libro delle assemblee dei soci, in cui le stesse venivano verbalizzate, con la partecipazione di soli sei soci (peraltro membri del consiglio direttivo) a fronte di circa quattrocento soci nominali.
Inoltre, nei verbali stessi, i soci si limitavano ad approvare i rendiconti finanziari.
Né vi era finalità di promozione sportiva, poiché l’attività era incentrata in modo pressoché esclusivo sulla pratica del fitness (esercizio individuale, non di gruppo), tant’è che il circolo non organizzava mai gare, tornei o competizioni di carattere collettivo.
La pubblicità tramite volantini e poster, inoltre, proponeva una serie di pacchetti di abbonamento, differenziati in base a durata, contenuto e frequenza di accesso sulla scorta di prezzi diversi. Era evidente – sostengono i giudici – che la differenziazione per tariffe fosse caratteristica propria di un’attività commerciale.
Ancora, dai questionari somministrati dai verificatori ai frequentatori del luogo, emergeva che gli stessi si autoqualificavano come “clienti”, che non avevano mai partecipato ad attività organizzate dal circolo né ad assemblee.
Infine, nonostante l’affermazione di gratuità dell’attività prestata dagli addetti alla gestione, quali istruttori e receptionist, il tipo di attività, le conoscenze tecnico-professionali richieste, il tempo impiegato, lasciavano presumere che tale esercizio fosse svolto in maniera professionale e retribuita.
 
Da qui, secondo i giudici di maggiore prossimità, la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi, posta in essere dall’ufficio, operata in conseguenza dell’attribuzione al circolo in questione della qualifica di ente commerciale.
 
Osservazioni conclusive
La sentenza in commento rispecchia fedelmente quel filone giurisprudenziale secondo il quale “gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto” (cfrCassazione 4148/2013, 15321/2002 e 16032/2005).
E l’onere – ha stabilito sempre la Cassazione – di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’Irpeg, nonché quella sull’Iva (articolo 4, decreto Iva), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile (cfr Cassazione 16032/2005, 22598/2006, 11456/2010 e 8623/2012).
 
Ebbene, nel caso di specie, la natura commerciale dell’ente ricorrente è emersa da plurime evidenze, non essendo riscontrabile in nessun senso quell’obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.


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