Type to search

Tags:

L’Agenzia delle entrate condannata per comportamento colposo. Sentenza Importante

Share

Tribunale di Avellino – I sez Civile – Sentenza n° 67 del 12 gennaio 2012 Giudice monocratico dott Pellecchia

a cura dell’Avv Guerriero Eleonora e del Dott Antonio Mauriello

Responsabilità extracontrattuale – risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal contribuente per comportamento colposo dell’Agenzia delle Entrate – Legittimazione passiva dell’Ufficio locale dell’Agenzia In massima In tema di responsabilità aquiliana, l’Agenzia delle entrate è chiamata a risarcire il danno da ritardo per l’intempestiva rimozione dell’atto illegittimo. L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, è inoltre legittimato processuale passivo in forza degli artt. 61 e 66, sez III del Dlgs 300/1999 secondo un modello simile alla preposizione institoria, 2203 e 2204 cc. (massima non ufficiale). 1. Il fatto La fattispecie prende le mosse da un avviso bonario ex art 36bis del DPR 602/73, notificato a Tizio contribuente per il modello 740/1994 relativo all’anno d’imposta 1993, afferente l’imposta patrimoniale. A seguito dell’avviso de quo, Tizio fu costretto a rivolgersi al suo commercialista di fiducia, il dott Antonio Mauriello per la rimozione della predetta pretesa illegittima. Il professionista, pertanto, pose in essere numerose attività quali: n° 3 istanze di riesame in autotutela; un ricorso alla CTP avverso il silenzio-rifiuto; un’istanza al Garante del Contribuente; una diffida ad adempiere; un ricorso alla CTP avverso il rigetto espresso dell’autotutela, -accolto dalla sez III della CTP di Avellino sentenza 595/03/10-; una diffida ad adempiere, nella quale il dott Mauriello chiedeva all’Ufficio di ottemperare a quanto statuito dal Giudice Tributario. Rilevante è la sentenza n° 595/03/10 della CTP di Avellino. Infatti, il Giudice adito aveva ordinato all’Agenzia delle Entrate di annullare tutti gli atti prodromici alla cartella e consequenziali al ruolo. In data, 11 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate, a seguito della prefata diffida, provvedeva all’annullamento dell’atto impositivo precisando che l’iscrizione a ruolo era scaturita da un “..palese errore formale nella compilazione del modello 740..”, pertanto, la base imponibile non era Lit 1,5 MLD, bensì Lit 1.500.000. Tizio, forte del provvedimento di sgravio e della sentenza della Ctp di Avellino, al fine di ottenere giustizia per aver esso sostenuto spese per l’assistenza e consulenza tecnica dal 2002 al 2010, con atto di citazione notificato il 18/03/11, per mezzo dell’Avv Eleonora Guerriero evocava in giudizio, l’Agenzia delle Entrate di Avellino, la quale con sentenza n° 67 del 12 gennaio 2012, il Tribunale di Avellino sez I civile, giudice Dott Pellecchia, veniva condannata in contumacia al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 7.114,81 oltre spese e distrazione per € 1.710,00. 2. Responsabilità aquiliana e cd danno da ritardo. Il Giudice, nella sentenza testé richiamata con una puntuale ed articolata ricostruzione dei fatti e richiamando il principio del neminem laedere dei Giudici di legittimità -sentenza 698/2010- sulla responsabilità ex art 2043, ha precisato che la discrezionalità connaturata all’autotutela, non libera la PA dalla responsabilità aquiliana laddove l’intempestiva rimozione del provvedimento illegittimo abbia cagionato un danno al contribuente, costringendolo a sostenere le spese legali e di consulenza in genere. Il danno provocato al contribuente, di cui si chiede il risarcimento “..deriva dall’atto illegittimo e l’esercizio tempestivo del potere di autotutela costituisce solo il mezzo riconosciuto dal legislatore per eliminare gli effetti dell’illegittimità”… Il sindacato del giudice sul danno, non interferisce nell’esercizio discrezionale dell’Agenzia, ma deriva sulla constatazione oggettiva del verificarsi del danno ingiusto causato dal notevole lasso di tempo intercorso dalla commissione dell’errore formale e l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo. Indubbia è pertanto la colpa sufficientemente grave in capo all’Agenzia delle Entrate. 3. Legittimazione processuale passiva La legittimazione degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, dinanzi all’A GO, si giustifica perché agli Uffici periferici è stata attribuita la stessa capacità di stare in giudizio che in base agli artt 10 e 11 del Dlgs 546/1992 -novellati dal Dlgs 300/1999-, spettava agli uffici finanziari che avevano emesso l’atto, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria ex artt 2203 e 2204. Tali uffici si configurano quali organi dell’Agenzia che al pari del direttore ne hanno la rappresentanza ai sensi dell’art 163 cpc II comma n° 2 e degli artt 144 e 145 cpc. Pertanto, secondo il modello della preposizione institoria, del rapporto Agenzia-ufficio locale, determina in modo consequenziale il riconoscimento in capo al secondo, della legittimazione processuale concorrente con quella dell’Agenzia.


Tags:

You Might also Like