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18 aprile 2004. Entra in vigore la normativa sugli Ogm

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di Antonino Gulisano

Il 18 aprile 2004 entrava in vigore la nuova normativa europea per il controllo sugli Ogm negli alimenti, nei mangimi e sulla loro eventuale diffusione nell’ambiente.
I Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 sono relativi alla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati e sul controllo della eventuale diffusione di Ogm nell’ambiente.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, gli agricoltori italiani dichiaravano che l’obbligo di etichettatura di tutti gli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati (Ogm) è un importante risultato per garantire la libertà di scelta delle imprese e dei consumatori europei.
Positive anche le reazioni di Legambiente, che ha tuttavia rilevato alcuni limiti della normativa. “Sebbene la segnalazione ci sarà solo quando la quantità Ogm superiore allo 0,9% per ingrediente, (il limite di presenza di Ogm è del 4% di peso per prodotto) 450 milioni di consumatori europei saranno finalmente in grado di scegliere se acquistare o meno prodotti con ingredienti geneticamente modificati. Dunque verrà garantita la tutela della salute non solo dell’uomo ma anche di animali e ambiente, oltre che degli interessi di chi acquista”.
Che cosa sono gli Ogm (Organismi geneticamente modificati)? Sono prodotti ottenuti da ricorso alla tecnologia genetica, oggi vietato in seguito alla normativa approvata nel 2004, riguardante anche l’etichettatura. La produzione ottenuta dev’essere senza ricorso alla tecnologia genetica.
La normativa in materia di etichettatura deve soddisfare anche l’esigenza dei consumatori, che intendono evitare, sotto qualsiasi aspetto, alimenti geneticamente modificati. Tale etichettatura non è riferita soltanto agli organismi dai quali il prodotto in questione è derivato ma all’intero processo di fabbricazione; e i prodotti contrassegnati con questa etichettatura non possono essere fabbricati né «da» Ogm né «con» Ogm.
Ci troviamo oggi di fronte, dunque, all’esclusione di ingredienti ottenuti da Ogm ed alla rinuncia all’impiego di sostanze ausiliarie per la lavorazione o la produzione agricola. L’unica eccezione – ai fini della protezione della fauna – è costituita dall’utilizzazione di medicamenti veterinari ottenuti da Ogm, in mancanza di alternative.
La rinuncia generalizzata agli Ogm deve essere dimostrata mediante una documentazione ineccepibile e l’adozione di provvedimenti volti alla prevenzione di mescolamenti.
L’etichettatura summenzionata è permessa soltanto se prodotti Ogm corrispondenti sono autorizzati. Pertanto una mela non può essere celebrata come un prodotto «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» perché in nessun luogo vengono prodotte mele geneticamente modificate.
Anche per quanto riguarda le tracce di Ogm, si applica lo stesso valore di soglia dello 0,9 per cento valido per gli altri prodotti.
In Italia Il ministero della Salute pubblica una relazione, relativa al 2017, sul Piano ufficiale nazionale di controllo sulla presenza di organismi geneticamente modificati (Ogm) negli alimenti, a cura della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli Ogm (Crogm) e l’Istituto superiore di sanità, dalla quale emerge che “in Italia la presenza di organismi geneticamente modificati (Ogm), autorizzati e non, negli alimenti continua ad essere decisamente limitata ed a concentrazioni estremamente basse, inferiori al limite di quantificazione”.
Negli USA i produttori, importatori e distributori di alimenti dovranno verificare ed identificare la presenza di alimenti o ingredienti ottenuti tramite procedimenti basati sulla bioingegneria alimentare. Ove questi siano presenti, i produttori di alimenti operanti nei mercati statunitensi sono soggetti all’indicazione nelle etichette, ove presente, del simbolo identificativo della bioingegneria alimentare approvato da USDA, secondo la normativa per l’etichettatura americana Ogm.
Quando questa tipologia di organismi superi una quantità del 5% nel peso di ciascuno ingrediente, dovrà essere identificato l’alimento con il logo sulla bioingegneria alimentare. L’identificazione degli ogm nel mercato Usa può essere utilizzata anche volontariamente per quantità inferiori a tali percentuali.
La nuova etichettatura americana per gli alimenti Ogm, può essere volontariamente utilizzata da Febbraio 2019, diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2022, per tutte le aziende americane o che commerciano nel territorio americano, saranno esenti i produttori con meno di $ 2,5 milioni di vendite annuali e le attività di ristorazione.
Il non rispetto del requisito sull’identificazione degli Ogm nel mercato Usa, potrebbe portare a ritiri e richiami alimentari sui mercati. Nelle organizzazioni in cui sia presente un sistema di gestione o standard per la sicurezza alimentare certificato, sarà necessario l’implementazione di procedura per evitare la contaminazione tra alimenti Ogm e non, e l’effettuazione di bilanci di massa per la verifica delle ricette e dell’utilizzo di questi prodotti.