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Il Paese reale ha fretta, lo Stato no

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di Tony Bottino

La comunità LGBTQIA+ in Italia è stimata oggi tra il 7% e il 9% della popolazione adulta. Un dato demografico significativo che fotografa una realtà sociale in costante evoluzione, caratterizzata soprattutto da una crescente visibilità e da una maggiore propensione al coming out tra le giovani generazioni. Tuttavia, analizzando il contesto nazionale, emerge una profonda discrepanza tra il sentire comune dell’opinione pubblica e il quadro normativo vigente.

Dal punto di vista sociale, la percezione dei cittadini è in linea con la media europea. I dati Eurispes confermano una netta svolta progressista: il 70,1% degli italiani si dichiara a favore delle unioni civili, il 65,2% sostiene il matrimonio egualitario e oltre la metà (51,4%) è favorevole all’adozione congiunta per coppie dello stesso sesso.

A fronte di questa apertura culturale, l’Italia sconta però un pesante ritardo legislativo che la colloca nelle posizioni di coda in Europa occidentale per la tutela dei diritti civili. L’impalcatura legale si fonda su tappe storiche importanti ma parziali: sebbene la depenalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso risalga al 1890 (con l’entrata in vigore del Codice Zanardelli) e il diritto al cambio di sesso legale per le persone transgender sia garantito dal 1982, il percorso si è di fatto arenato nell’ultimo decennio.

La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha istituito le unioni civili, rendendo l’Italia uno degli ultimi Paesi dell’Europa occidentale a dotarsi di una regolamentazione per le coppie dello stesso sesso. Quella norma, tuttavia, ha escluso l’accesso alla stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner) e l’equiparazione totale al matrimonio egualitario. Di conseguenza, le famiglie arcobaleno si trovano ancora oggi a dover affrontare complesse battaglie legali, caso per caso, per il riconoscimento burocratico dei propri figli.

Il divario normativo si estende anche sul fronte della sicurezza e delle tutele contro i crimini d’odio. Nonostante le discriminazioni sul posto di lavoro siano vietate per direttiva europea dal 2003, è mancata finora una legge nazionale specifica che punisse l’omotransfobia negli altri settori della vita pubblica e sociale, complice l’affossamento dei passati progetti di legge nazionali come il Ddl Zan.

Questo scenario è tuttavia destinato a cambiare per via esogena: la recente approvazione della direttiva europea sui crimini d’odio ha formalmente incluso l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le caratteristiche sessuali tra i fattori di protezione comunitari. La direttiva impone ora a tutti gli Stati membri, Italia compresa, un obbligo di adeguamento legislativo entro due anni. Questa svolta di fatto recepisce i pilastri fondamentali della tutela penale internazionale, ponendo fine al vuoto normativo e costringendo il legislatore italiano a implementare tutele penali specifiche ed efficaci contro l’omotransfobia, pena l’apertura di una procedura di infrazione.

L’Italia si trova quindi in un limbo strutturale transitorio: una democrazia in cui la tolleranza e il supporto sociale corrono veloci, mentre le tutele legali e il riconoscimento dei diritti fondamentali, finora rimasti fermi a riforme parziali, vengono ora spinti verso un adeguamento obbligatorio dall’agenda europea.

Oltre il compromesso del 2016

Prima del maggio 2016, l’Italia giuridica soffriva di una cecità selettiva. Per decenni, migliaia di coppie dello stesso sesso e di famiglie di fatto hanno vissuto in un limbo di totale invisibilità istituzionale: un vuoto legislativo drammatico che si traduceva nella sistematica negazione dei diritti più elementari — dalla privazione del diritto di visita in ospedale nei momenti di massima fragilità, fino alla totale assenza di tutele patrimoniali e successorie.

L’approvazione della Legge 76/2016, nota come Legge Cirinnà, ha indubbiamente segnato uno spartiacque storico, colmando quel silenzio normativo e istituendo le unioni civili e le convivenze di fatto. Fu un atto di puro coraggio politico: ponendo la questione di fiducia, il governo guidato da Matteo Renzi spezzò un immobilismo parlamentare che durava da trent’anni, realizzando la più grande e concreta riforma dei diritti civili della storia repubblicana recente.

Eppure, a dieci anni di distanza, la sensazione diffusa è che quella straordinaria intuizione contenga in sé le tracce per il passo successivo. Se da un lato la riforma ha garantito una fondamentale e inedita rete di protezione, dall’altro l’architettura della legge porta i segni di un inevitabile compromesso politico, strutturato per sottrazione pur di superare i veti ideologici dell’epoca.

La forza della Legge 76/2016 risiede nella concretezza dei suoi commi. L’estensione del regime patrimoniale della comunione dei beni (Comma 13) e la clausola di equivalenza (Comma 20) — che applica alle parti dell’unione civile le disposizioni contenenti le parole «coniuge» o «coniugi» in tutte le leggi e nei contratti collettivi — hanno conferito una solidità economica e sociale senza precedenti alle coppie same-sex. Sul fronte delle convivenze di fatto, i commi 39 e 40 hanno sanato ferite umane dolorosissime, blindando il diritto di visita in corsia e la possibilità di designare il partner per le decisioni sanitarie e sul fine vita. Questa è stata l’arte del possibile: dare risposte immediate a bisogni urgenti, preferendo il risultato concreto al massimalismo sterile.

Tuttavia, proprio per blindare la legge e portarla all’approvazione, il testo dovette accettare alcune rinunce. Oggi, quelle asimmetrie non vanno lette come un limite del legislatore del 2016, ma come la mappa stradale che ci indica dove andare.

Il primo nodo è la cancellazione dell’obbligo di fedeltà (Comma 11). Espulso nel dibattito parlamentare per marcare una distanza concettuale dal matrimonio, questo vuoto ha creato una singolare “gerarchia degli affetti”. La stabilità emotiva e la lealtà reciproca delle coppie dello stesso sesso sono state formalmente differenziate da quelle eterosessuali: un paradosso che la società civile ha già ampiamente superato nei fatti.

A questo si aggiunge la questione del cognome “a metà” (Comma 10). La legge consente la scelta di un cognome comune per la durata dell’unione, ma senza che questo produca una reale e permanente modifica dei documenti anagrafici (come carta d’identità o codice fiscale). Si tratta di un’identità familiare parziale, che costringe i cittadini a continui e farraginosi chiarimenti burocratici.

Anche l’assenza di pubblicazioni (Comma 2) merita una riflessione. Se la mancanza di burocrazia preliminare rende l’unione civile snella e pratica, l’eliminazione del rito delle pubblicazioni matrimoniali priva l’evento della sua solennità pubblica. Il matrimonio è un atto annunciato alla comunità; l’unione civile si costituisce direttamente davanti all’ufficiale di stato civile, trattenendo l’istituto in una dimensione più amministrativa che sociale.

Il limite più profondo rimane però il nodo della tutela dei minori (Comma 20). Lo stralcio della stepchild adoption ha demandato la protezione dei bambini alla magistratura, costringendo le famiglie a lunghi, costosi e stressanti iter nei tribunali per i minorenni attraverso l’adozione in casi particolari. Una risposta parziale a un dovere di protezione che dovrebbe essere invece automatico e uniforme per tutti i figli.

Liquidare la Legge Cirinnà fermandosi solo a ciò che manca sarebbe un errore storico e un’ingratitudine intellettuale. Nel 2016, l’approvazione della Legge 76/2016 è stata un capolavoro di pragmatismo politico e di coraggio riformista. Mettendo la fiducia e firmando quella norma, la stagione dei governi riformisti ha compiuto una scelta di civiltà che ha cambiato in meglio la vita di migliaia di persone, portando l’Italia nell’alveo delle grandi democrazie occidentali.

Proprio per questo, rivendicare oggi la straordinaria svolta della Cirinnà significa anche riconoscerle il merito più grande: aver posto le solide fondamenta giuridiche e sociali su cui poggia l’Italia contemporanea. Le asimmetrie rimaste sul tappeto non sono il segno di un fallimento, ma il naturale quadro di partenza per la nuova stagione dei diritti. La Legge 76/2016 ha dimostrato che le grandi conquiste si ottengono con la concretezza della buona politica, non con gli slogan identitari che condannano all’impotenza.

Oggi, forti di quella conquista storica e fieri di quella paternità, la sfida si rinnova. L’approdo al matrimonio egualitario non è la smentita delle unioni civili, ma il loro compimento più nobile, coerente e maturo.