Niente registro e ipocatastali sugli immobili retrocessi


L’esenzione relativa al registro e alle ipocatastali in operazioni di cartolarizzazione che riguardano la privatizzazione del patrimonio pubblico si applica anche al caso in cui, al termine delle operazioni, vengano retrocessi al comune gli immobili che non è stato possibile alienare, come corresponsione del prezzo differito in natura. Questa la risposta dell’agenzia delle Entrate n. 424 di ieri.

Le operazioni di cartolarizzazione prevedono l’acquisto di crediti (o nel caso specifico di immobili) che sono finanziati attraverso l’emissione di notes, che vengono sottoscritte da investitori interessati. In questo senso gli asset (crediti o immobili) vengono cartolarizzati in titoli collocati sul mercato necessari a finanziare tali acquisti. Questa procedura è stata prevista anche per il patrimonio pubblico oggetto di privatizzazione (articolo 2, comma 6, del Dl 351/2001 e articolo 84, comma 2, della legge 289/2002) che prevede per tutte queste cartolarizzazioni, e per tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Nell’ambito di questo schema un Comune ha provveduto a cartolarizzare parte del proprio patrimonio immobiliare che è stato acquisito da una società che, allo scopo, ha emesso due titoli obbligazionari. Questi sono serviti a corrispondere al Comune il prezzo provvisorio.

Le operazioni in questione prevedono poi che ci sia la corresponsione del prezzo differito corrispondente alla liquidità residua e ad ogni altro provento ottenibile dall’operazione. Si tratta in sostanza delle somme che residuano una volta che tutte le notes della cartolarizzazione sono state rimborsate. All’atto del trasferimento degli immobili dal Comune alla Spv (special purpose vehicle) si è beneficiato dell’agevolazione relativa alle imposte indirette. Tuttavia una volta che la Spv ha rimborsato le notes oltre alla liquidità è rimasta titolare di alcuni immobili che non è stato agevole alienare. Quindi si tratterebbe di prevedere che il prezzo differito non sia corrisposto integralmente in denaro, ma in parte in natura con la riassegnazione di tali immobili rimasti invenduti.

L’istante quindi si domanda se anche a tale trasferimento finale, per ragioni logico sistematiche e sulla base del wording delle norme che riguardano le agevolazioni citate, si applichi l’esenzione per tutte le imposte indirette. In altre parole ci si chiede se dette agevolazioni riguardino anche la fase finale, e non solo quella iniziale. D’altro canto la previsione di un prezzo differito è tipica di queste operazioni e non rappresenta mai un evento ultroneo all’operazione.

L’agenzia delle Entrate conferma la tesi dell’istante. Ciò in quanto le agevolazioni che riguardano queste operazioni di dismissione del patrimonio pubblico sono state mantenute esplicitamente dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011 che in generale ha soppresso agevolazioni ed esenzioni ai fini del registro. Viene evidenziata l’ampiezza del dato normativo dell’articolo 2, comma 6, del Dl 351/2001, unitamente al fatto che lo stesso accordo programmatico fra Comune e Spv prevedeva la possibilità che il prezzo differito potesse essere corrisposto anche in natura. Pertanto gli atti di retrocessione degli immobili ai fini Iva seguiranno il trattamento ordinario sulla base della natura dei beni ritrasferiti, mentre per il registro e le ipocatastali viene confermata l’agevolazione consistente nell’esenzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore