Mutuo con ammortamento alla francese: è usurario


Di Avv. Vincenzo Vitale

Il Tribunale di Roma, sez. XVII civile, in tema di ammortamento “alla francese” con la sentenza 21 gennaio – 8 febbraio 2021, n. 2188 (testo in calce) ha affermato che per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto.

Attraverso l’inserimento di tale costo occulto il mutuo è risultato superiore al tasso soglia con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 13.060,60, pari agli interessi illegittimamente pagati dai mutuatari.

Sommario

Il fatto

I mutuatari, in relazione ad un finanziamento personale con ammortamento alla francese, lamentavano l’indebita applicazione di tassi anatocistici, la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale, la non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e il superamento de tasso soglia usurario da parte del TEG (tasso globale annuo ) tenuto conto degli interessi composti  che erano stati applicati.

Il Consulente tecnico nominato dal Giudice  accertava che il mutuante aveva adottato un piano di ammortamento tipo francese a rata posticipata costante, redatto applicando il regime di capitalizzazione composta. Perciò procedeva ed effettuare un’indagine circa l’esistenza del costo “implicito”, corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale (calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Accertata l’esistenza di tale onere occulto, esso veniva sommato agli altri costi del finanziamento e perciò incluso nel calcolo per la determinazione del TEG. Quest’ultimo, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente, risultava superiore al tasso soglia usurario.

La motivazione

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che una corretta interpretazione dell’art. 644, IV, co. c.p. (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”)  consente di ritenere che  “tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento(alla francese);costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice”. E ciò  a prescindere dall’accettazione, esplicita o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario, considerato che,in ogni caso, tale maggiore onere va comunque calcolato “ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.

La decisione

Il Tribunale,  ritenuta quindi la correttezza del metodo utilizzato e dei calcoli eseguiti dal CTU,  ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1815, co.2, c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la nullità della clausola  relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento.

L’eliminazione di qualunque tipo di interesse, corrispettivo e di mora, ha comportato, in considerazione del numero di rate che erano state già pagate dal mutuatario, eccedenti la sorte capitale dovuta, la condanna del mutuante alla restituzione della somma di €13.060,60, oltre al pagamento delle spese di lite.

Il commento

Il ragionamento svolto dal Tribunale conferma la ratio  della normativa sull’usura e delle modifiche apportate all’art. 644 c.p. che è quella di cercare di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una “usura lecita”, attraverso una maliziosa disciplina contrattuale. Infatti la Banca o la finanziaria, indicando un tasso in regime composto,  abbassa solo formalmente il tasso reale applicato all’operazione che è, invece, quello in regime semplice.

Può, dunque,  ritenersi che se l’ammortamento  è stato progettato secondo il regime composto, si  deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all’applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma prestata, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto.  La divergenza di tasso misura il maggior costo dovuto all’applicazione del regime composto.

Tale maggiore onere va inserito nel calcolo  TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che incide sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del mutuo.

Se, per effetto dell’inserimento di tale costo, il  finanziamento, come è stato accertato  in diversi  contratti esaminati da questo studio, supera il tasso soglia, il rapporto,  così come affermato correttamente dal Tribunale di Roma,  è gratuito  ai sensi dell’art.1815 c.c.

TRIBUNALE ROMA, SENTENZA N. 2188/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF

fonte: altalex