1. Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Qualora non risultino atti integrativi di erogazione o quietanze deve essere disposta la sospensione dell’esecuzione forzata per carenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza, V° sez. Civile, con l’ordinanza del 17.07.2018, con la quale il giudice dell’esecuzione immobiliare ha sciolto la riserva assunta nel subprocedimento di opposizione all’esecuzione successiva, avverso l’esecuzione promossa dal creditore procedente per l’importo di euro 2.000.000,00= in forza di contratto di mutuo, instaurato con ricorso del debitore esecutato e del terzo assoggettato all’esecuzione che eccepivano l’inattitudine del predetto contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo e chiedendo, per l’appunto, la sospensione dell’esecuzione. Tuttavia, affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. comma 2, n.3 c.p.c., (in virtù del quale, “Sono titoli esecutivi: […] gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”), in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in maniera autosufficiente l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Sulla scorta di tali disposizioni di legge, giurisprudenza di merito e di legittimità hanno escluso che potesse costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. La figura del mutuo condizionato è molto frequente nella prassi dei mutui fondiari; in buona sostanza, le parti, all’interno dell’atto di mutuo, si danno atto della consegna della somma mutuata, salvo precisare contestualmente che l’importo finanziario viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria. L’ordinanza in commento costituisce, quindi, un caso di corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di mutuo condizionato in quanto, nel caso di specie, la denominazione del negozio utilizzata dalle parti, il tenore letterale delle pattuizioni menzionate e lo schema negoziale delineato contribuiscono a configurare il contratto stipulato tra le parti in causa, e posto alla base del pignoramento, come un contratto di mutuo condizionato. In conclusione, quindi, come si è fin qui esposto, la pronuncia in epigrafe si iscrive nel panorama giurisprudenziale, ormai consolidato, che configura il contratto di mutuo condizionato come un contratto non idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e conseguentemente la sua inidoneità a costituire idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. al fine di instaurare una valida espropriazione forzata.