Definito il «contratto base» di assicurazione per la circolazione dei veicoli


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020 il decreto Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2020 n. 54 con cui è stato emanato il Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contiene le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonché la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base.

Il presente decreto individua e definisce le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge di cui all’articolo 122 del Codice delle assicurazioni.

Sono altresì definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Il decreto entra in vigore a partire dal 2 luglio 2020.

Fonte: dirittobancario.it