Cosa s’intende per il “Codice del Terzo Settore”
La normativa comprende al suo interno disposizioni di diritto civile, amministrativo e tributario. Lo scopo è di assicurare a tutti i soggetti operanti nell’ambito del non profit una guida giuridica e uniforme. Si tratta, evidentemente, di un intervento normativo di ampia portata, destinato a incidere in maniera profonda sul variegato mondo del Terzo Settore, la cui necessità era da tempo attesa da gran parte della dottrina e da parte degli stessi operatori del Settore.
di Carmelina Barbagallo
Nel nostro paese di Terzo Settore si parla sempre più spesso, gli Enti che svolgono attività di utilità sociale sono stati negli anni passati in forte crescita, essi sono stati di supporto laddove lo Stato non sia riuscito ad intervenire con i propri mezzi, a causa della crisi del tradizionale modello di welfare, incentrato sulla gestione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche su tutti i settori ritenuti socialmente importanti e rilevanti.
Nell’arco dei decenni sono stati disciplinati singoli settori e singole forme giuridiche del modello associativo, da qui il legislatore ha voluto uniformare la disciplina del Terzo Settore tanto frammentata.
Al fine di porre rimedio a tale situazione, in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n.106, sono stati emanati tre decreti legislativi di enorme importanza il più rilevante è sicuramente il c.d. “Codice del Terzo Settore” istituito con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Esso comprende al suo interno disposizioni di diritto civile, amministrativo e tributario. Lo scopo è di assicurare a tutti i soggetti operanti nell’ambito del non profit una guida giuridica e uniforme. Si tratta, evidentemente, di un intervento normativo di ampia portata, destinato a incidere in maniera profonda sul variegato mondo del Terzo Settore, la cui necessità era da tempo attesa da gran parte della dottrina e da parte degli stessi operatori del Settore.
La riforma, ad oggi, pur essendo entrata ufficialmente in vigore il 3 agosto 2017, non ha dato inizio alla sua piena operatività, in quanto in primis, si attende l’autorizzazione dell’Unione Europea (che non è stata rilasciata dalla Commissione europea perché ancora non formulata dal Governo italiano), ciò rende il quadro fiscale incerto a causa della maggior parte delle norme fiscali disciplinate nel Codice e per l’applicazione dei regimi fiscali di vantaggio riservate agli enti iscritti al Registro Unico Enti del Terzo Settore (RUNTS), esso è istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o Provincia autonoma.
L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è uno degli elementi essenziali dell’Ente del Terzo Settore, ciò significa che non potranno configurarsi Enti del Terzo Settore quegli Enti non iscritti al registro.
L’iscrizione al registro è anche requisito fondamentale per poter beneficiare del contributo del 5xmille.
Rispetto alle norme del passato, il nuovo Codice si prefigge di regolamentare le erogazioni liberali effettuate a favore di tutti gli ETS. Adesso all’interno di un’unica disposizione troviamo norme agevolative che prima andavano rintracciate in atti legislativi diversi, conferendo alla materia sistematicità ed organicità. La norma dal punto di vista oggettivo, appare più vantaggiosa rispetto al passato.
Pur essendo entrato in vigore nel novembre del 2021 l’operatività del Registro Unico Enti del Terzo Settore, la riforma completerà il suo iter con l’approvazione definitiva delle norme fiscali.
Di recente il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato che è stata avviata l’interlocuzione con la Commissione Europea, finalizzata all’invio della notifica delle norme fiscali soggette all’autorizzazione e quindi alla concreta applicazione.
Si auspica che il nuovo codice possa supportare e gestire in maniera uniforme e non più frammentata, l’intera platea degli Enti del Terzo Settore che saranno iscritti al RUNTS.
A modesto parere di chi scrive, attraverso la riforma si aprono nuovi scenari per tutti gli ETS che rispetteranno rigorosamente quanto stabilito dal Codice. Grazie alla trasparenza cui tutti gli Enti saranno chiamati, sarà data la possibilità di ottenere maggiore affidabilità da parte dei terzi, chiunque potrà accedere previa autenticazione al Registro Unico e verificare la corretta posizione dell’Ente. Un ulteriore vantaggio fornito agli Enti che saranno iscritti al RUNTS, sarà quello di poter instaurare rapporti di collaborazione tra enti pubblici e terzo settore. Tra gli strumenti di collaborazione previsti, c’è la co-programmazione e co-progettazione, ma anche particolari convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di specifiche attività.
Sono previsti, inoltre, una serie di strumenti per facilitare l’utilizzo di beni e immobili pubblici o sequestrati alla criminalità gestiti dagli ETS per finalità sociali.
Carmelina Barbagallo, dottoressa consulente esperta in Terzo Settore